IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione
civile  del  23  febbraio  1971,  n.  2445,  con  il quale sono state
approvate   le   norme   tecniche   per  gli  attraversamenti  e  per
parallelismi  di  condotte  e  canali  convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984
concernente  le  norme  di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione,  l'accumulo  e  l'utilizzazione  del  gas naturale con
densita' non superiore a 0,8;
    Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e l'aviazione civile
del  2  novembre  1987,  n.  975,  con il quale e' stata approvata la
parziale  modifica  delle  disposizioni  concernenti  la sistemazione
delle  apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione
espresse   al   punto  2.5.1.  del  soprarichiamato  decreto  del  23
febbraio 1971,   n.   2445,  ed  e'  stato  stabilito  che  le  linee
ferroviarie,  realizzate nell'ambito dei centri abitati, con impianti
aventi  caratteristiche  costruttive  di  linea metropolitana debbano
essere  considerate,  sotto  il  profilo  tecnico,  tranvie, ai sensi
dell'art. 12 del regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto
non  soggette  alle  norme  relative  agli attraversamenti, di cui al
soprarichiamato decreto n. 2445;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche   recante   norme   di   sicurezza   per  gli  impianti  di
telecomunicazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio
1998,  n.  37  recante  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione  incendi,  a  norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999
contenente    modificazioni   al   decreto   del   24 novembre   1984
soprarichiamato;
    Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione
della  direttiva  98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22  giugno  1998  recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di
seguito richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
    Visto  l'art.  27  del  soprarichiamato  decreto  legislativo  n.
164/2000,  che  prevede che vengano emanate con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo  economico,  le  norme  tecniche  sui  requisiti  minimi  di
progettazione,  costruzione  ed  esercizio  delle opere e impianti di
trasporto,  di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas,
e  degli  impianti  di gas naturale liquefatto per la connessione del
sistema  del  gas,  nonche'  le  norme tecniche sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  sul  contenuto  di  altre  sostanze  del  gas  da
vettoriale,  al fine di garantire la possibilita' di interconnessione
e   l'interoperabilita'   dei   sistemi,  in  modo  obiettivo  e  non
discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con
altri Stati membri dell'Unione europea;
    Visto  il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente
modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  21  giugno  1986,  n.  317,
concernente  la  procedura  di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni  tecniche  e  delle regole relative ai servizi della
societa'   dell'informazione,   in  attuazione  delle  direttive  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  98/34/CE del 22 giugno 1998 e
98/48/CE del 20 luglio 1998;
    Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001, n. 3 recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
    Visto  il  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente
le norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  del  10  agosto  2004  concernente  modifiche  alle «Norme
tecniche  per  gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali  convoglianti  liquidi  e  gas  con ferrovie ed altre linee di
trasporto»;
    Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  239 recante riordino del
settore  energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
    Visto  il  decreto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  del  1°  dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento
recante  norme  per  la  messa  in  servizio  ed  utilizzazione delle
attrezzature  a  pressione  e  degli  insiemi  di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
    Considerato  che  nelle  date 10 ottobre 2001, 18 aprile 2002, 13
novembre  2003  e  18  luglio  2005  e'  stata espletata la procedura
d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni tecniche,
di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE
modificata  dalla  direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio
98/48/CE soprarichiamata;
    Considerata    l'opportunita'   di   emanare   distinti   decreti
concernenti  i  diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del
soprarichiamato  decreto  legislativo  n.  164/2000, data la vastita'
della stessa;
    Ritenuta l'opportunita' che il decreto recante norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza  delle  opere  e degli impianti di distribuzione del gas
naturale  con  densita' non superiore a 0,8 venga emanato di concerto
con  il  Ministero dell'interno al fine di fornire agli operatori del
settore un quadro unico ed organico di norme di riferimento, anche in
relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni
dei  materiali  utilizzati  per la realizzazione delle condotte e dei
metodi di posa in opera delle stesse;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione

    1.  Il  presente  decreto  ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,  collaudo, esercizio e
sorveglianza  dei  sistemi  di  distribuzione  del  gas  naturale con
densita'  non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi
compresi  gli  aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita' di
interconnessione  e  l'interoperabilita'  dei  sistemi stessi, di cui
all'allegato   A,  recante  «Regola  tecnica  per  la  progettazione,
costruzione,  collaudo,  esercizio  e  sorveglianza delle opere e dei
sistemi  di  distribuzione  e  di  linee dirette del gas naturale con
densita'  non  superiore  a  0,8», che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
    2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai sistemi di
distribuzione  e  linee  dirette  di  nuova  realizzazione, nonche' a
quelli  esistenti  all'atto di entrata in vigore del presente decreto
solo nel caso di modifiche sostanziali concernenti la potenzialita' o
il tracciato o la concezione degli impianti o sistemi stessi.
    3.  Nel  caso  di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1  si  applicano  solo  alle  parti  oggetto di modifica, fermo
restando  il  rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.