Il DIRETTORE GENERALE DEL TESORO


  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 dicembre  2005,  n.  83002  (di  seguito  «Decreto»),  recante  la
disciplina   delle   operazioni   finanziarie   a  valere  sul  conto
disponibilita'  del  Tesoro  per il servizio di tesoreria (di seguito
«Conto»);
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
(di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per
lo scambio di informazioni sui flussi d tesoreria e per le operazioni
finanziarie  a  valere  sul  Conto, stipulata in data 6 aprile 2006 e
approvata  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
1° giugno 2006, n. 58641;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 giugno 2006, n. 64302, recante
«Disposizioni  di  attuazione  per le operazioni finanziarie a valere
sul  conto  disponibilita'  del Tesoro per il servizio di tesoreria»,
emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1 del menzionato decreto;
  Considerato che, a decorrere dal 19 maggio 2008, sara' operativo il
nuovo sistema di regolamento delle operazioni TARGET2;
  Ravvisata  l'esigenza  di  includere  anche  le  istituzioni o enti
pubblici che gestiscono le liquidita' degli Stati dell'Unione europea
nella  lista  delle  controparti  per cui non e' richiesta la stipula
della convenzione di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto;
  Sentita la Banca;
  Ritenuto  opportuno  modificare  il  decreto ministeriale 16 giugno
2006, n. 64302;
                              Decreta:


                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  ministeriale  16  giugno  2006, n. 64302 citato in
premessa e' modificato come di seguito indicato:
    il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Le  operazioni  potranno  essere  svolte in qualsiasi giornata
lavorativa  di  calendario  nella  quale  sia  operativo  il  sistema
TARGET2,  purche' non coincidente con una giornata festiva italiana e
avranno, di norma, durata pari ad un giorno.».
  2.  Il  quarto  periodo  del  comma 2 dell'art. 5 e' sostituito dal
seguente:
  «Nel  caso  in cui tale ammontare sia superiore all'importo oggetto
dell'operazione,  il  tasso  medio  ponderato e' calcolato sulla base
dell'importo  delle offerte pervenute che, ordinate in modo crescente
rispetto  al  tasso,  costituiscono  la  meta'  dell'importo  oggetto
dell'operazione.».
  3. Il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  «Per  le operazioni bilaterali effettuate con le istituzioni o enti
pubblici   che  gestiscono  la  liquidita'  degli  Stati  dell'Unione
europea,  non  e' richiesta la stipula di convenzioni di cui all'art.
5, comma 2 del decreto».
  4. I commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «1.  Le  operazioni di cui al presente decreto sono regolate per il
tramite del sistema di regolamento lordo TARGET2.
  2.  Le  operazioni  di  cui  al  precedente  art.  6 effettuate dal
Dipartimento  del  tesoro  -  direzione  II con le istituzioni o enti
pubblici   che  gestiscono  la  liquidita'  degli  Stati  dell'Unione
europea,  sono regolate tramite il sistema TARGET2; la Banca cura gli
adempimenti relativi al regolamento delle medesime operazioni tramite
il sistema TARGET2.».