IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto  legislativo  2 maggio 1994 n. 319 di attuazione
della  direttiva  n. 92/51/CEE  del  18  giugno  1992  relativa ad un
secondo   sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
  VISTO  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19  che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il  decreto  ministeriale  datato  17 novembre 2006, n. 304,
contenente  i  regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n. 319/94  come  sopra  modificato, in materia di misure compensative
per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
  VISTA  l'istanza  della sig.ra SINESI Angela Silvia, nata a Roma il
16.9.1969,   cittadina   italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 14  del  sopra  indicato  decreto  legislativo  come  sopra
modificato,  il riconoscimento del titolo professionale conseguito in
Germania  ai fini dell'accesso all' albo dei giornalisti - elenco dei
"giornalisti  professionisti"  e  l'esercizio  della  professione  in
Italia;
  RILEVATO  che  la  richiedente  ha  conseguito il titolo accademico
"Magistra    Artium"    presso    la    "Rheinesche    Friedrich    -
Wilhelms-Universitat Bonn" in Germania nel 1996;
  PRESO  ATTO  che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente
tedesca,   il   titolo  accademico  conseguito  dalla  sig.ra  Sinesi
presuppone  una "formazione regolamentata" ai sensi dell'art. 3 lett.
e della direttiva n. 2005/36/CE;
  CONSIDERATO  che la richiedente ha conseguito una parte degli esami
del  corso  di  laurea  in  "Lingue  e  Letterature straniere" presso
l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma negli anni 1989/1990;
  CONSIDERATO  che  la  richiedente  ha  documentato ampia esperienza
professionale;
  VISTE  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 gennaio 2008;
  VISTO  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
  RILEVATO  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista
professionista"  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante, per cui
appare necessario applicare le misure compensative;
  VISTO   l'art. 6  del  decreto  legislativo  n. 319/94  come  sopra
modificato;
  RITENUTO  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali
sulle materie indicate nell'allegato A;
  RITENUTO di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi diciotto;

                               DECRETA

  Art. 1  -  Alla  sig.ra  SINESI  Angela  Silvia,  nata  a  Roma  il
16.9.1969,    cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei giornalisti - elenco dei "giornalisti professionisti" e
l'esercizio della omonima professione in Italia.

  Art. 2   -   Il  riconoscimento  e'  subordinato,  a  scelta  della
richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale
oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo
di  diciotto  mesi,  e  che  consiste  nello svolgimento di attivita'
giornalistica  continuativa  e  retribuita  per  uno o piu' organi di
informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

  Art. 3  -  Le  modalita'  di svolgimento dell'una e dell'altro sono
indicate   nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  al
presente decreto

  Art. 4 - La prova attitudinale scritta, ove oggetto di scelta della
richiedente,  consistera' nella redazione di un articolo su argomenti
di   attualita'  scelti  dal  candidato  tra  quelli  proposti  dalla
Commissione:  1)interno,  2)  esteri,  3)  economia  -  sindacato, 4)
cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.

  Art. 5  -  La  prova  attitudinale  orale,  vertera' sulle seguenti
materie:  1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di
diritto  pubblico;  norme civili, penali e amministrative concernenti
la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista. 2)
Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.

ALLEGATO A

  a)  Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle
materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame
scritto  e  uno  orale  da svolgersi in lingua italiana sulle materie
indicate  negli  artt. 4  e  5.  All'esame  orale il candidato potra'
accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
  b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche  e  professionali  di  cui  al  precedente  art. 4. Il
richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
  Il  Consiglio  Nazionale  vigilera'  sull'effettivo svolgimento del
tirocinio,  a  mezzo  del  direttore  o dei direttori degli organi di
informazione, presso cui e' stato,svolto il tirocinio.
  Roma, 8 aprile 2008
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO