IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  VISTO  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTA   l'istanza  del  sig.  SCALBERT  Arnaud,  nato  a  Lione  il
29.04.1973,   cittadino   francese  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 12  del d.lgs n. 115/92, modificato dal d.lgs n. 277/03, il
riconoscimento  del  titolo  professionale francese di "Ingenieur" ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
"Ingegnere" in Italia;
  CONSIDERATO  che l'istante ha conseguito il "Diplome Dingenieur des
Travaux  Publics",  conseguito  presso  l'"Ecole speciale des travaux
publics du batiment et de l'industrie" in data 01.10.1998;
  CONSIDERATO che e' in possesso di una formazione regolamentata come
attestato dall'Autorita' competente francese in data 19.02.08;
  CONSIDERATO  il  conforme  parere  della  conferenza di servizi del
14.03.08;
  CONSIDERATO  il  conforme  parere  espresso  dal rappresentante del
Consiglio nazionale degli Ingegneri nella seduta sopra indicata;
  RITENUTO  pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del
decreto   legislativo   n. 115/92,   come   modificato   dal  decreto
ministeriale 8 luglio 2003 n. 277;
  CONSIDERATO  che  comunque, sussistono differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - sez A, settore civile-ambientale e quella
di  cui  e'  in  possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno
richiedere  misure  compensative  consistenti  in un esame (scritto e
orale)  su 1) architettura tecnica e (solo orale) su 2) deontologia e
ordinamento  professionale;  oppure,  a  scelta del richiedente in un
tirocinio di sei mesi;

                               DECRETA

  Art. 1  -  Al  sig.  SCALBERT  Arnaud,  nato a Lione il 29.04.1973,
cittadino francese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
"Ingegneri"  sez.  A  - settore civile-ambientale e l'esercizio della
professione in Italia.

  Art. 2  -  Il  riconoscimento  di  cui  al  precedente articolo per
l'iscrizione alla sez. A settore civile-ambientale, e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalita' di
svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte
integrante del presente decreto;

  Art. 3  -  La  prova  attitudinale  vertera' sulla seguente materia
(scritta  e  orale)  su:  1)  architettura  tecnica; 2) deontologia e
ordinamento   professionale   (solo   orale)  oppure,  a  scelta  del
candidato, in un tirocinio di sei mesi;

ALLEGATO A

  a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere
la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale
domanda  in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si
riunisce  su  convocazione  del  presidente, per lo svolgimento delle
prove  di  esame,  fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione  e  del calendario fissato per la prova e' data immediata
notizia   all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda.
  b)  La  prova  attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e
uno  orale  da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste
nella  redazione  di  un  progetto  integrato  assistito da relazione
tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
  c)  L'esame  orale  consiste  nella  discussione di brevi questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 3, e
altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia
superato, con successo, quello scritto;
  d)   La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;
  e)   Tirocinio   di   adattamento  :  ove  oggetto  di  scelta  del
richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il
richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento
nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor.
Detto   tirocinio   si   svolgera'   presso   uno  ingegnere,  scelto
dall'istante  tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di
residenza  del  richiedente  e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione
all'albo  professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale
vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del
presidente dell'ordine provinciale.
  Roma, 8 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO