IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  VISTO  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n. 328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti"
  VISTA  l'istanza della signora BOLOGNA Francesca, nata a San Marino
il  02.03.1979,  cittadina sammarinese, diretto ad ottenere, ai sensi
dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12
del  d.lgs.  n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di
"Psicologo",  conseguito  nella  Repubblica  di  San  Marino, ai fini
dell'accesso  all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo"
in Italia;
  CONSIDERATO  che  l'istante  ha  conseguito  il  titolo accademico,
"Laurea  in  Psicologia  con  indirizzo  in  psicologia  clinica e di
comunita'"  presso l'Universita' degli studi di Urbino "Carlo Bo", in
data 24.11.2004;
  PRESO  ATTO  che  l'istante  e'  iscritta  presso  l'"Ordine  degli
Psicologi della Repubblica di San Marino" dal 09.06.2007;
  CONSIDERATO  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
"psicologo"  -  sez.  A -, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  VISTE  le  conformi  determinazioni  della Conferenza di servizi in
data 11 gennaio 2008;
  CONSIDERATO  il  conforme  parere  espresso  dal rappresentante del
Consiglio nazionale degli Psicologi nella seduta sopra indicata;

                               DECRETA

  Alla  signora  BOLOGNA  Francesca, nata a San Marino il 02.03.1979,
cittadina sammarinese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per l'iscrizione all' albo degli
"Psicologi" sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
  Roma, 8 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO