IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTO  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,   recante   norme   di   attuazione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e nottue
sulla  condizione  dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n. 286 cosi' come modificato
dalla legge n. 189/2002;
  VISTO  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21  dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  VISTO   l'art. 1   comma  2  del  citato  d.lgs.  n. 286/1998  come
modificato dalla legge n. 189/2002 , che prevede l'applicabilita' del
d.lgs.  stesso  anche  ai  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n. 328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTA  l'istanza  della signora ROMERO RODRIGUEZ Gonzalo Alejandro,
nato  Puebla  a (Messico) il 14.01.1975, cittadino messicano, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art. 12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale messicano di
"Psicologo"  ai  fini  dell'accesso  all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di "Psicologo";
  PRESO ATTO che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
"Licenciado  en Psicologia" presso l'"Universidad Autonoma de Puebla"
il 06.10.2006;
  CONSIDERATO  che  il richiedente e' in possesso dell'iscrizione per
l'esercizio  della  professione di psicologo presso la "Secreteria de
Educacion Publica subsccretaria de educaion superior" dal 21.05.07;
  PRESO ATTO della documentazione relativa a esperienza professionale
nel campo della psicologia;
  VISTE  le  determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute
dell'11.01.08;
  CONSIDERATO il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di
Categoria, nella seduta sopra citata;
  RITENUTO che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;

                               DECRETA

  Al sig. ROMERO RODRIGUEZ Gonzalo Alejandro, nato Puebla a (Messico)
il   14.01.1975,  cittadino  messicano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli "Psicologi", sez. A e l'esercizio della professione in
Italia.
  Roma, 8 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO