IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze e con IL CAPO del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Visto l'art. 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce ai comuni la facolta' di deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate tra quelle indicate nel successivo comma 149; Visto l'art. 1, comma 147 della legge n. 296 del 2006, che stabilisce che l'imposta e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille; Visto l'art. 1, comma 148 della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce che per la disciplina dell'imposta di scopo si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili; Visto il capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili; Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in base al quale il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere effettuato anche tramite versamento su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al competente concessionario della riscossione che, in base al comma 28 dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attualmente denominato «agente della riscossione», ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso agente; Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale attribuisce ai comuni la facolta' di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facolta' di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti; Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 504 del 1992, sono determinate con decreto le caratteristiche del modello di versamento; Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Sentita la societa' Poste Italiane S.p.a.; Decreta: Art. 1. Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale 1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta di scopo a favore del: a) comune, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale; b) soggetto che svolge il servizio di riscossione del tributo per conto dell'ente locale. 2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero. 3. Il contribuente puo' effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.a.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito.