IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze

                                e con

                               IL CAPO
       del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno


  Visto l'art. 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
riconosce  ai  comuni  la  facolta'  di  deliberare,  con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,   n.  446,  l'istituzione  di  un'imposta  di  scopo  destinata
esclusivamente   alla   parziale   copertura   delle   spese  per  la
realizzazione  di opere pubbliche individuate tra quelle indicate nel
successivo comma 149;
  Visto  l'art.  1,  comma  147  della  legge  n.  296  del 2006, che
stabilisce   che   l'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base
imponibile  dell'imposta  comunale  sugli  immobili un'aliquota nella
misura massima dello 0,5 per mille;
  Visto  l'art.  1, comma 148 della citata legge n. 296 del 2006, che
stabilisce  che  per la disciplina dell'imposta di scopo si applicano
le   disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposta  comunale  sugli
immobili;
  Visto  il  capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del
1992,  in  base  al  quale  il  pagamento dell'imposta comunale sugli
immobili  puo'  essere  effettuato  anche tramite versamento su conto
corrente  postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del
1992,  in  forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante
versamento  diretto  al  competente  concessionario della riscossione
che,  in  base al comma 28 dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203,  convertito  con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005,  n.  248, e' attualmente denominato «agente della riscossione»,
ovvero  su  apposito  conto  corrente  postale  intestato allo stesso
agente;
  Visto  l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il
quale   attribuisce   ai  comuni  la  facolta'  di  disciplinare  con
regolamento  le  proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui
rientra  anche  la  facolta'  di  affidare  a  terzi  il  servizio di
riscossione   del   tributo  e  di  razionalizzare  le  modalita'  di
esecuzione dei versamenti;
  Visto   l'art.  36  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che
stabilisce  che  gli  enti  locali  possono  prevedere la riscossione
spontanea  dei  propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le
fasi  di  acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia
diffusione  dei  canali  di  pagamento  e  la  sollecita trasmissione
all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;
  Visto  l'art.  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
che  in  materia  di  ravvedimento  stabilisce che il pagamento delle
sanzioni  deve  essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del  pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche'
al  pagamento  degli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 5, del richiamato
decreto  legislativo n. 504 del 1992, sono determinate con decreto le
caratteristiche del modello di versamento;
  Visto  il  Regolamento  recante  norme  sui  servizi  di BancoPosta
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.  43,  che  disciplina  la  riorganizzazione del Dipartimento delle
finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
  Sentita la societa' Poste Italiane S.p.a.;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

  1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale,
allegato  al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche
tecniche  rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n.
115  del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento
dell'imposta di scopo a favore del:
    a) comune,  nel  caso di riscossione diretta del tributo ai sensi
dell'art.  52  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo
stesso  modello  deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune
si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;
    b) soggetto che svolge il servizio di riscossione del tributo per
conto dell'ente locale.
  2.  I  caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad
esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle
che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente
postale,  debbono  essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%,
sia  nella  parte  anteriore  che  in quella posteriore, ad eccezione
delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro
e  di  tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto
corrente  postale;  importo;  TD;  intestazione  ed  eventuale codice
cliente  -  stampati  sia  nel corpo del bollettino che nella zona di
lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.
  3.  Il  contribuente  puo'  effettuare  il  versamento dell'imposta
tramite  servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.a.; in tal
caso,  riceve  la  conferma dell'avvenuta operazione con le modalita'
previste  per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla
conferma  di  avvenuta  operazione  il contribuente riceve l'immagine
virtuale  del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero
una   comunicazione   in   formato  testo  contenente  tutti  i  dati
identificativi  del  bollettino e del bollo virtuale di accettazione.
L'immagine  virtuale  del  bollettino  o  la comunicazione in formato
testo  costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e'
stato eseguito.