IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                                  e

             IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione
del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;
  Visto  il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione
del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  della  legge  di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento
alla  Gazzetta  Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, che ha stabilito in
cinque anni la validita' della carta d'identita';
  Visti  gli  articoli 3,  4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n.
559,  in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato;
  Visto  il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 ottobre  1999,  n.  437,  con  il  quale sono state determinate le
caratteristiche   e   le   modalita'  per  il  rilascio  della  carta
d'identita' elettronica;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  2 agosto  2002,  n. 59, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2002, n.
244,  con  la  quale  l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato a
decorrere  dalla  data  del  17 ottobre  2002 e' stato trasformato in
S.p.A.;
  Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo  sulla  produzione delle carte valori approvate con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  66  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82,
recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale», come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
  Visto  l'art.  64,  comma 3,  dello  stesso  decreto legislativo n.
82/2005,  il  quale  stabilisce,  tra  l'altro  che,  a decorrere dal
31 dicembre  2007 non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati
in  rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla
carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi;
  Visto  l'art.  7-vicies ter, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n.
43, il quale prevede, tra l'altro che:
  «A  decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identita' su supporto
cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o
del  rinnovo  del  documento,  dalla  carta di identita' elettronica,
classificata  carta  valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
  Dall'attuazione  dell'art. 7-vicies ter e del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica»;
  Visto  l'art.  7-vicies  quater  della  medesima  legge, cosi' come
modificato  dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
  «All'atto  del rilascio delle carte valori di cui all'art. 7-vicies
ter  da  parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti  sono  tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle
spese  necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la
manutenzione   necessaria   all'espletamento   dei  servizi  ad  esse
connessi»;
  «L'importo   e   le   modalita'   di   riscossione  [dei  documenti
elettronici]  sono  determinati  annualmente con decreti del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;
  «Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione
del  comma 1  sono  versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato e
riassegnate  con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle
somme  gia'  stanziate,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello  Stato - dello stato di
previsione del medesimo Ministero»;
  «Una  quota  pari  a  euro  1,85  dell'imposta  sul valore aggiunto
inclusa nel costo della carta di identita' elettronica e' riassegnata
al  Ministero  dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla
copertura  dei  costi  di gestione del Ministero medesimo e, per euro
0,70,  ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione
e distribuzione del documento»;
  Visto  il  decreto-legge  31 dicembre  2007, n. 248, convertito con
modificazioni  dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31, e in particolare
l'art.  35,  concernente  «Proroghe  in  materia di carta d'identita'
elettronica  e  carta  nazionale  dei  servizi»,  che ha prorogato al
31 dicembre  2008  i termini di cui all'art. 64, comma 3, del decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e
le  innovazioni  nella pubblica amministrazione del 16 febbraio 2007,
recante  «Determinazione  dell'importo  relativo  al corrispettivo da
porre   a   carico  dei  richiedenti  per  il  rilascio  della  carta
d'identita'  elettronica»  che  fissa  a euro 20,00, IVA compresa, il
costo di ciascun esemplare per la copertura dei costi di produzione e
spedizione   del   documento,   nonche'  di  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze
dell'8 novembre   2007,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  -
supplemento  ordinario  - n. 261 del 9 novembre 2007, recante «Regole
tecniche  della  carta  d'identita'  elettronica»  il  quale  ha, tra
l'altro,  determinato  le  nuove regole tecniche e di sicurezza della
carta   d'identita'  elettronica  in  attuazione  delle  disposizioni
contenute nell'art. 7-vicies ter della legge n. 43 del 2005;
  Visto  il  verbale  n. 1 dell'8 gennaio 2008 con cui la Commissione
per  la  determinazione  dei  prezzi  delle  forniture  dell'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  istituita  con  decreto
ministeriale   del   5 febbraio   2001,   rileva  che,  tenuto  conto
dell'incremento  dei  costi  della  manodopera  nel settore grafico e
cartario per l'anno 2007, e' accolta la richiesta, presentata da IPZS
S.p.A.  con  nota in data 15 ottobre 2007, n. 51750, di aumento medio
dell'1,5% del costo degli stampati comuni e delle carte valori;
  Visto   il   «Progetto  carta  d'identita'  elettronica  -  Modello
organizzativo, componenti infrastrutturali e fase di implementazione»
elaborato   dall'Istituto   Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato,  in
conformita'  ed  in  attuazione  del citato decreto interministeriale
dell'8 novembre  2007,  funzionale  alla realizzazione del progetto e
alla diffusione della carta sul territorio nazionale;
  Considerato  che,  a  norma  del  citato comma 6 dell'art. 7-vicies
quater  della  legge  n.  43/2005, dall'attuazione del progetto carta
d'identita' elettronica «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
  Considerato   che   per   dare  attuazione  al  disposto  normativo
richiamato si e' provveduto alla pubblicazione di tre bandi di gara a
cura dell'IPZS per l'acquisto degli apparati da distribuire ai comuni
come  infrastruttura  necessaria al rilascio su scala nazionale della
carta d'identita' elettronica;
  Considerata la complessita' del progetto, la numerosita' dei comuni
da  equipaggiare,  il  carattere  massivo  dell'implementazione delle
apparecchiature e gli elevati costi da sostenere a tale scopo;
  Ritenuto  opportuno,  nell'attuale fase di attuazione del progetto,
di  confermare l'importo del corrispettivo gia' fissato con il citato
decreto  del  16 febbraio 2007, da porre a carico dei richiedenti per
le  spese  necessarie  per  la produzione e spedizione della carta di
identita'   elettronica   nonche'   per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
  Considerata   l'esigenza,  ai  fini  dell'attuazione  della  citata
normativa,  di  confermare  l'applicazione immediata del prezzo delle
carte   di   identita'   elettroniche   in   modo  da  assicurare  la
realizzazione  delle  necessarie fasi del progetto, anche ai fini del
rispetto  del  termine  del  31 dicembre  2008,  fissato  dal  citato
decreto-legge n. 248 del 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la
carta d'identita' elettronica e' determinato in euro 20,00.
  2.  L'importo  di  cui  al  comma 1 e' riscosso dai comuni all'atto
della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica.