IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimenti  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza della sig.ra Micu Ioana Veronica, nata a Baia Mare
(Romania)   il  14  settembre  1973,  cittadina  romena,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer»,
conseguito  in  Romania  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di ingegnere;
  Considerato  che  la  richiedente in possesso del titolo accademico
«Titul  de  Inginer  in  profilul metalurgie specializarea matalurgie
neferoasa»  conseguito  presso  l'«Universitatea din Baia Mare» nella
sessione giugno 1996;
  Considerato  che  la richiedente possiede esperienza professionale,
maturata in Romania;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
  Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
ingegnere - sez. B, settore industriale, come risulta dai certificati
prodotti,   per   cui  non  appare  necessario  applicare  le  misure
compensative;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Micu Ioana Veronica, nata a Baia Mare (Romania) il 14
settembre   1973,   cittadina   romena,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale   di   cui   in   premessa,  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  B,  settore
industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 29 aprile 2008
                               p. Il direttore generale: d'Alessandro