IL DIRETTORE GENERALE

          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto   in  particolare  l'art.  8,  comma 3,  del  citato  decreto
legislativo,   concernente   la   possibilita'   di   autorizzare  in
circostanze  eccezionali  l'immissione  in  commercio  di un prodotto
fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista   la   domanda  presentata  il  31 agosto  2007  dall'Impresa
Intrachem   Bio  Italia  S.p.a.  con  sede  in  via  XXV Aprile,  44,
Grassobbio   (Bergamo),   diretta   ad   ottenere   la  registrazione
eccezionale   del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Wormox  Air»
contenente   la  sostanza  attiva  Bacillus  thuringiensis,  varieta'
kurstaki, da utilizzare con il mezzo aereo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  il  28 febbraio 2008 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  relativo all'autorizzazione eccezionale ai
sensi  dell'art.  8,  comma 3 del decreto legislativo n. 194/1995 del
prodotto in questione;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa Intrachem Bio
Italia  S.p.a.  con sede in via XXV Aprile, 44, Grassobbio (Bergamo),
e'  autorizzata  ad immettere in commercio, in via eccezionale per un
periodo  di  centoventi  giorni, il prodotto fitosanitario denominato
«Wormox   Air»   con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Le  regioni/provincie autonome vigileranno sulla corretta modalita'
di distribuzione del prodotto attuando ogni procedura necessaria alla
salvaguardia della salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da   litri
5-10-20-25-50-100-200.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Irca  Service  S.p.a.  in  s.s. Cremasca, 591 - Fornovo San
Giovanni  (Bergamo);  Torre  S.r.l.  in  via Pian d'Asso - Torrenieri
fraz. Montalcino (Siena); Isagro S.p.a. in via Nettunense Km 23,400 -
Aprilia (Latina).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13839.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2008
                                      Il direttore generale: Borrello