IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto il decreto 9 febbraio 1984 del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale recante il recepimento delle direttive 79/663/CEE, 82/806/CEE, 82/828/CEE, 83/264/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 984, n. 153; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 di attuazione delle direttive 83/478/CEE e 85/610/CEE recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1994, n. 214; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio l999, n. 13; Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2000, n. 67; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2000, n. l38; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96; Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 maggio 2003, n. 111; Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 2003, n. 185; Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2003, n. 302; Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ยช modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 agosto 2004, n. 198; Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198; Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2005, n. 31; Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3; Visto il decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/90/CE recante la ventinovesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno 2007, n. 128; Visto il decreto del Ministero della salute 30 maggio 2007 che recepisce la direttiva 2006/139/CE recante l'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 settembre 2007, n. 217; Visto l'art. 12 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007); Vista la direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura); Decreta: Art. 1. 1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni sono aggiunti i punti 49 e 50 come riportato nell'allegato al presente decreto.