LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210  «Attuazione  della  direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli
ordini  immessi  in  un sistema di pagamento o di regolamento titoli»
secondo il quale i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un
ordine  di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto
delle  prescrizioni  impartite  dalla  Banca  d'Italia e dalla Consob
secondo le rispettive competenze;
  Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210  «Attuazione  della  direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli
ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai
sensi  del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di  ordini  di  trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero  1  dello  stesso  decreto,  nonche'  revoca,  con le medesime
modalita', le designazioni gia' effettuate;
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
  Visto  il  Provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del
5 giugno  2003, recante la definizione dei criteri di cui all'art. 2,
comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  210/2001,  relativamente  ai
sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia;
  Considerato che, a seguito della recente evoluzione nel settore dei
sistemi di pagamento, e' opportuno dettare le citate prescrizioni per
tutti  i  sistemi  designati  dalla Banca d'Italia, mediante un unico
provvedimento  recante  criteri  di validita' generale, che abroga il
precedente Provvedimento del 5 giugno 2003.
                              Dispone:
  1.  I  sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 fissano il
momento  di  immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel
rispetto  dell'esigenza  di  contenere  i  rischi di regolamento e di
assicurare  il  coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di
regolamento titoli.
  2.  Gli  indicati  sistemi  fissano  il momento di immissione degli
ordini  di  trasferimento  con modalita' che ne assicurino l'esatta e
oggettiva  determinazione.  In  particolare,  tale  momento  non deve
essere  anteriore  a  quello in cui gli ordini di trasferimento siano
certi  sotto  il  profilo  soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per
l'ordinante.
  3.  Per  gli  ordini  di trasferimento originatisi in altri sistemi
designati  ai  sensi  della Direttiva 98/26/CE, tale momento coincide
con quello di immissione nel sistema di provenienza.
  4.  E'  abrogato  il  Provvedimento  del  Governatore  della  Banca
d'Italia del 5 giugno 2003.
    Roma, 30 aprile 2008
                                               Il Governatore: Draghi