IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  1,  comma  304  della legge 24 dicembre 2007, con la
quale  sono  state  stanziate  risorse per 353 MEuro, ripartite negli
anni  2008,  2009,  2010  rispettivamente  in  MEuro  113, 130 e 110,
destinate al trasporto pubblico locale;
  Considerato  che l'art. 1, comma 305 della citata legge 24 dicembre
2007,  n. 244, prevede, in fase di prima applicazione, che le risorse
sopra  stanziate  siano  ripartite per il 50% per le finalita' di cui
all'art.  1,  comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per
il  50%  per  le  finalita' di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio
1992,  n.  211,  con  le  modalita'  e  procedure  previste  da  tali
disposizioni,   e   che   pertanto  le  disponibilita'  effettive  su
quest'ultima nel triennio 2008/2010 risultano di MEuro 176,500;
  Considerato, inoltre, che la legge prevede che le risorse afferenti
le  finalita'  di  cui  alla  legge  26 febbrraio 1992, n. 211, siano
destinate  per l'80% (MEuro 141,2) a nuovi interventi nel settore del
trasporto  rapido di massa e per il 20% (35,3 MEuro) al completamento
di  interventi  gia'  in  corso finanziati ai sensi dell'art. 9 della
citata legge n. 211;
  Ritenuto  di  dover  dare  immediata  attuazione  al  riparto delle
risorse di cui alla suddetta aliquota del 20%;
  Ritenuto  che  gli  interventi  per  i  quali  i soggetti attuatori
possono  presentare  istanza di finanziamento siano quelli finanziati
ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  26  febbraio 1992, n. 211, che
presentano  uno  stato di avanzamento lavori superiore al 50% e per i
quali,  pertanto,  e'  possibile individuare con maggiore certezza le
ulteriori   risorse  effettivamente  necessarie  per  pervenire  alla
conclusione delle opere;
  Ritenuto  che  non possa essere presentata istanza di finanziamento
per  quegli  interventi  che abbiano beneficiato delle risorse di cui
all'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo
al riparto delle risorse di cui al comma 1016 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, espresso nella seduta del 18 aprile 2007;
  Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 28 giugno 2007 nella quale si
raccomanda  di  tenere  in  debita considerazione quanto previsto nel
parere anzidetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  I  soggetti beneficiari di risorse ai sensi dell'art. 9 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, i cui interventi siano stati attivati e per
i  quali  risulta  uno  stato  di  attuazione superiore al 50% e che,
inoltre,  non  abbiano  beneficiato  delle risorse di cui all'art. 1,
comma  1016  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare
istanza di finanziamento per il completamento delle opere in corso.
  Sono  altresi'  ammessi  a  presentare  istanza  di finanziamento i
soggetti i cui interventi sono richiamati nel parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  di cui alle «raccomandazioni» della
deliberazione CIPE del 28 giugno 2007, n. 47.