IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del Sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n.  53;  il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto  il decreto direttoriale datato 16 marzo 2007 (prot. n. 2674)
di   riconoscimento,   subordinatamente   al  superamento  di  misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la nota datata 21 febbraio 2008 (prot. n. 17.2/32.01/101277)
e  relativi allegati con la quale l'Intendenza scolastica italiana di
Bolzano  ha  comunicato  che  la persona interessata ha sostenuto con
esito favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta del 21 e 27 febbraio 2007, per
quanto  prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 e l'art. 12, comma 4, del
citato  decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti
per  il  riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto
dalla   persona   interessata,  come  integrato  dalla  detta  misura
compensativa,  comprova  una formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di formazione cosi' composto: diploma di istruzione
superiore:   «Magistra  rerum  naturalium»  -  matematica  e  fisica,
rilasciato il 29 luglio 2005 dall'Universita' di Innsbruck; titolo di
abilitazione    all'insegnamento:   Corso   per   il   tirocinio   di
insegnamento,  rilasciato  il  7 luglio  2006 dall'Istituto superiore
federale  per  le  professioni  economiche  di Kufstein, posseduto da
Anneliese  Lutz,  nata  a Bolzano, il 4 ottobre 1980, di cittadinanza
comunitaria, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio
della  professione  di  docente  nelle  scuole italiane di istruzione
secondaria nelle classi di concorso:
    47/A «Matematica»;
    49/A «Matematica e fisica»;
    59/A  «Scienze  matematiche,  chimiche,  fisiche e naturali nella
scuola media».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 4 marzo 2008
                                         Il direttore generale: Dutto