IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  dell'11 dicembre  1998, n. 509, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  recante norme per il riconoscimento
degli  istituti  abilitati  ad  attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con la quale la «Scuola di psicologia analitica e
psicoterapia"»  ha  chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
un   corso   di  specializzazione  in  psicoterapia  in  Novara,  via
Campagnoli  n.  4,  per  un  numero  massimo di allievi ammissibili a
ciascun anno di corso pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a
sessanta unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del  18 aprile  2008,  ha  espresso  parere  contrario  al
riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare
che  il  modello  teorico  proposto  deriva  dall'accostamento  della
filosofia  esistenzialista  e  della  psicologia  analitica; e che la
componente  filosofica  viene  descritta in termini generici rispetto
alle   correnti   e   agli   autori   dell'esistenzialismo  stesso  e
l'integrazione  con  l'itinerario  didattico-formativo appare carente
sia sul piano quantitativo che qualitativo;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta dalla «Scuola di psicologia
analitica  e  psicoterapia»" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e
ad  attivare  un corso di specializzazione in psicoterapia in Novara,
via  Campagnoli  n.  4,  per i fini di cui all'art. 4 del regolamento
adottato  con  decreto  dell'11 dicembre  1998,  n. 509, e' respinta,
visto    il    motivato    parere    contrario    della   commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2008
                                         Il direttore generale: Masia