Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terra' ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011; Considerato che dal 4 settembre 2011 all'11 settembre 2011 nel territorio della diocesi di Ancona e nelle limitrofe diocesi di Senigallia, Jesi, Fabriano e Loreto ed in particolare nel comune di Ancona e' previsto lo svolgimento del 25° Congresso Eucaristico Nazionale, nel quale saranno coinvolte le parrocchie, le diocesi, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni di tutte le regioni d'Italia, nonche' le rappresentanze delle chiese delle nazioni europee e degli altri Paesi che si affacciano sui mari Adriatico e Jonio; Preso atto del fatto che le attivita' del Congresso Eucaristico Nazionale si svilupperanno nell'arco di oltre un triennio, con inizio nel mese di maggio del 2008 e conclusione nel mese di settembre del 2011; Considerato inoltre che nella giornata dell'11 settembre 2011 si svolgera' la celebrazione conclusiva con la presenza del Santo Padre, per la quale e' prevista la partecipazione complessiva di circa 250.000 persone, e che pertanto in considerazione dell'eccezionale partecipazione di fedeli si rendera' necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento, ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza; Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita', per il perseguimento delle finalita' in questione, del reperimento e della sistemazione di edifici ed aree per la allocazione delle strutture organizzative preparatorie e gestionali, di predisporre i luoghi di' svolgimento delle manifestazioni, nonche' di acquisire con urgenza beni, forniture e servizi; Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, garantendo, altresi', la funzionale mobilita', l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; D'intesa con la regione Marche; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente delle disponibilita' di spazi ed aree, di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale e delle connesse manifestazioni preliminari e preparatorie che si terranno nel territorio della diocesi di Ancona e Osimo e nelle diocesi limitrofe, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento». 2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. 3. Per garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, e' istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal Presidente della regione Marche e composta dal Commissario delegato, dal Prefetto e dal Presidente della provincia di Ancona, dal Sindaco di Ancona, dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana e dall'Arcivescovo Metropolita della diocesi di Ancona-Osimo. 4. Le funzioni di segreteria generale della Commissione di cui al comma 3 sono svolte dal Direttore del Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche. 5. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche e, se necessario, di un apposita struttura di supporto composta da sette unita' di personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici territoriali e non territoriali nel limite massimo di cinque unita', individuato dal Commissario delegato medesimo anche su proposta dei soggetti attuatori, che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta. 6. Il Presidente della regione Marche e' altresi' autorizzato a prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato di tre unita' di personale assunte a seguito di quanto stabilito dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 1° febbraio 2007, sino al termine di tutte le attivita' amministrative e contabili, compresi i rimborsi a favore delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro dei volontari di protezione civile, connesse allo svolgimento del Congresso Eucaristico Nazionale. 7. Al personale del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche direttamente impegnato per le finalita' di cui alla presente ordinanza, compreso quello titolare di posizione organizzativa o di alta professionalita', e' riconosciuta la possibilita' di effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di cinquanta ore mensili, in base alle prestazioni effettivamente rese. 8. Al personale dirigente in servizio presso il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, con il limite di cinque unita', e' corrisposta una indennita' omnicomprensiva, su base mensile, di entita' pari al 20% del trattamento economico in godimento ad eccezione del solo trattamento di missione, in base alle prestazioni effettivamente rese. 9. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo e' corrisposta una indennita' omnicomprensiva, su base mensile, ad eccezione del solo trattamento di missione pari al 50% del trattamento economico in godimento. 10. Per l'espletamento delle occorrenti attivita' previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato e' attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento. 11. All'onere derivante dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo si provvede a carico della regione Marche. La regione Marche provvede altresi' agli oneri di cui al comma 9 del presente articolo, limitatamente al personale regionale. 12. All'onere derivante dal comma 10 del presente articolo si provvede a carico dell'art. 5, comma 1.