Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  in  particolare,  l'art. 5-bis, comma 5, del decreto legge 7
settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre  2001,  n.  401,  che  stabilisce che le disposizioni di cui
all'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche
con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  marzo  2008  concernente  la  dichiarazione di «grande evento» in
relazione  al  Congresso  Eucaristico  Nazionale  che  si  terra'  ad
Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011;
  Considerato  che  dal  4  settembre  2011 all'11 settembre 2011 nel
territorio  della  diocesi  di  Ancona  e  nelle limitrofe diocesi di
Senigallia,  Jesi,  Fabriano e Loreto ed in particolare nel comune di
Ancona  e'  previsto  lo  svolgimento  del  25° Congresso Eucaristico
Nazionale,  nel quale saranno coinvolte le parrocchie, le diocesi, le
regioni   ecclesiastiche,   le   associazioni,   i   movimenti  e  le
aggregazioni  di tutte le regioni d'Italia, nonche' le rappresentanze
delle  chiese  delle  nazioni  europee  e  degli  altri  Paesi che si
affacciano sui mari Adriatico e Jonio;
  Preso  atto  del  fatto  che le attivita' del Congresso Eucaristico
Nazionale si svilupperanno nell'arco di oltre un triennio, con inizio
nel  mese  di maggio del 2008 e conclusione nel mese di settembre del
2011;
  Considerato  inoltre  che  nella giornata dell'11 settembre 2011 si
svolgera' la celebrazione conclusiva con la presenza del Santo Padre,
per  la  quale  e'  prevista  la  partecipazione complessiva di circa
250.000  persone,  e  che pertanto in considerazione dell'eccezionale
partecipazione  di  fedeli  si rendera' necessario adottare specifici
interventi  e  provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e
deflusso  delle  persone  nell'area  interessata  dall'evento,  ed in
quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
  Tenuto  conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento»
comportano  l'inderogabile  necessita',  per  il  perseguimento delle
finalita'  in  questione,  del  reperimento  e  della sistemazione di
edifici  ed  aree  per  la  allocazione delle strutture organizzative
preparatorie  e  gestionali,  di predisporre i luoghi di' svolgimento
delle   manifestazioni,   nonche'  di  acquisire  con  urgenza  beni,
forniture e servizi;
  Ravvisata  la necessita' di porre in essere interventi straordinari
ed   urgenti   finalizzati   a   consentire  ed  assicurare  adeguata
ospitalita'  ai  soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle
connesse   manifestazioni,   garantendo,   altresi',   la  funzionale
mobilita',  l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di
pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre  2004,  recante «indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
  D'intesa con la regione Marche;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  Commissario
delegato  per  il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla
definizione   ed   all'attuazione   delle   iniziative  dirette  alla
realizzazione  di  interventi  infrastrutturali,  strutturali e delle
opere   di   adeguamento,  nonche'  al  conseguimento  urgente  delle
disponibilita'  di  spazi  ed  aree,  di  beni,  forniture e servizi,
comunque  necessari  e  strumentali  per la funzionale organizzazione
dell'incontro nazionale e delle connesse manifestazioni preliminari e
preparatorie che si terranno nel territorio della diocesi di Ancona e
Osimo  e  nelle diocesi limitrofe, assicurando condizioni di adeguata
accoglienza  e  mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed
alle  connesse  manifestazioni che si terranno nei giorni interessati
dalla dichiarazione di «grande evento».
  2.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  di  uno  o  piu' soggetti
attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di
direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.
  3.   Per  garantire  un'efficace  programmazione  degli  interventi
necessari  per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in
premessa,  e'  istituita  una  «Commissione  generale  di indirizzo»,
coordinata  dal  Presidente  della  regione  Marche  e  composta  dal
Commissario  delegato,  dal Prefetto e dal Presidente della provincia
di  Ancona,  dal  Sindaco  di  Ancona,  dal Segretario Generale della
Conferenza  Episcopale  Italiana e dall'Arcivescovo Metropolita della
diocesi di Ancona-Osimo.
  4.  Le  funzioni di segreteria generale della Commissione di cui al
comma  3  sono  svolte  dal  Direttore  del Dipartimento di politiche
integrate  di  sicurezza  e  per  la  protezione civile della regione
Marche.
  5.  Per  il  compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della  presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  si avvale del
personale  del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e
per la protezione civile della regione Marche e, se necessario, di un
apposita  struttura di supporto composta da sette unita' di personale
del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di personale appartenente ad altre
amministrazioni  dello  Stato  e  di Enti pubblici territoriali e non
territoriali  nel  limite  massimo  di cinque unita', individuato dal
Commissario   delegato   medesimo  anche  su  proposta  dei  soggetti
attuatori,  che  sara'  messo a disposizione da parte degli uffici di
appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.
  6.  Il  Presidente  della  regione Marche e' altresi' autorizzato a
prorogare  il rapporto di lavoro a tempo determinato di tre unita' di
personale  assunte  a seguito di quanto stabilito dalla ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3653 del 1° febbraio 2007,
sino  al  termine  di  tutte le attivita' amministrative e contabili,
compresi  i  rimborsi a favore delle organizzazioni di volontariato e
dei  datori  di  lavoro  dei volontari di protezione civile, connesse
allo svolgimento del Congresso Eucaristico Nazionale.
  7.  Al  personale  del  Dipartimento  per le politiche integrate di
sicurezza   e   per   la   protezione  civile  della  regione  Marche
direttamente   impegnato  per  le  finalita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  compreso  quello titolare di posizione organizzativa o di
alta  professionalita', e' riconosciuta la possibilita' di effettuare
lavoro  straordinario sino ad un massimo di cinquanta ore mensili, in
base alle prestazioni effettivamente rese.
  8.  Al  personale  dirigente  in servizio presso il Dipartimento di
politiche  integrate  di  sicurezza  e per la protezione civile della
regione  Marche,  con  il limite di cinque unita', e' corrisposta una
indennita'  omnicomprensiva,  su base mensile, di entita' pari al 20%
del   trattamento  economico  in  godimento  ad  eccezione  del  solo
trattamento  di  missione,  in  base  alle prestazioni effettivamente
rese.
  9. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente
articolo  e'  corrisposta  una  indennita'  omnicomprensiva,  su base
mensile,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione pari al 50%
del trattamento economico in godimento.
  10.  Per  l'espletamento  delle occorrenti attivita' previste dalla
presente ordinanza, al Commissario delegato e' attribuito un compenso
mensile  lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in
godimento.
  11. All'onere derivante dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo si
provvede  a  carico  della regione Marche. La regione Marche provvede
altresi'  agli  oneri  di  cui  al  comma  9  del  presente articolo,
limitatamente al personale regionale.
  12.  All'onere  derivante  dal  comma  10  del presente articolo si
provvede a carico dell'art. 5, comma 1.