IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste  le  motivate  richieste  della  regione  Sardegna  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;
  Considerato  che,  nella medesima seduta, il Consiglio superiore di
sanita'  ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo
triennio  previsto  dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n.
31/2001   e  che  pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere
favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un
dossier  completo  ed  esaustivo  che  contenga tutte le informazioni
dettagliate  sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano
eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  regione Sardegna puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al
valore  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001, n. 31, al comune per il quale e' stata
fatta  esplicita richiesta, per il parametro vanadio, entro il Valore
massimo  ammissibile  (VMA)  di  160  \mug/l,  fermo  restando che il
vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 \mug/l.
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 dicembre 2008.
  3.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  regione  Sardegna,  al  Ministero della salute ed al Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio e del mare, entro e non oltre
il  30 settembre  2008, di una circostanziata relazione sui risultati
degli   interventi   effettuati   nell'ultimo  anno  e  un  programma
dettagliato  di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei
costi,  della  copertura  finanziaria  e di un quadro esaustivo della
presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.
  4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.