IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della regione Sardegna circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008; Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare; Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga; Decreta: Art. 1. 1. La regione Sardegna puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comune per il quale e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro vanadio, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 \mug/l, fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 \mug/l. 2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2008. 3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Sardegna, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale. 4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.