IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste  le  motivate  richieste  della  Provincia autonoma di Trento
circa  la  necessita'  di  un ulteriore periodo di deroga, al fine di
dare  completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare
la qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;
  Considerato  che,  nella medesima seduta, il Consiglio superiore di
sanita'  ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo
triennio  previsto  dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n.
31/2001   e  che  pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere
favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un
dossier  completo  ed  esaustivo  che  contenga tutte le informazioni
dettagliate  sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano
eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  il parametro arsenico la Provincia autonoma di Trento puo'
stabilire  fino  al 31 dicembre 2008 la deroga al valore di parametro
fissato  nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l
per  i  comuni (o parte di essi) per i quali e' stata fatta esplicita
richiesta.
  2.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate   al   rispetto  dei  limiti  previsti  dallanormativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
Autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  3.   La   Provincia   autonoma  deve  provvedere  ad  informare  la
popolazione  interessata in attuazione del disposto di cui al decreto
legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente
alla elevata concentrazione del predetto parametro.