IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164, recante
Attuazione  della  direttiva  98/30/CE,  recante  norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale"  (di seguito denominato decreto
legislativo n. 164/2000");
  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  che  all'art.  12 stabilisce che gli Stati membri possono
introdurre  misure contenenti disposizioni piu' dettagliate di quelle
previste dalla direttiva stessa, relativa a norme non discriminatorie
per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale,
tenendo  conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali
e  regionali  al  fine di garantire il buon funzionamento del mercato
interno del gas;
  Visto  l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito  con  legge  24 aprile  2007, n. 40 (di seguito denominato
decreto-legge  n.  7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla data
di   entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto,  le  autorizzazioni
all'importazione  di  gas  rilasciate  dal  Ministero  dello sviluppo
economico  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il
mercato  regolamentato  di  cui al comma 1, art. 11, del sopraccitato
decreto-legge,  di  una quota del gas importato, definita con decreto
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  misura rapportata ai
volumi  complessivamente  importati,  e  che le modalita' di offerta,
secondo  principi  trasparenti e non discriminatori, sono determinate
dall'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito
denominata «l'Autorita»);
  Visto  l'art.  7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, che stabilisce che al
fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con
particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in
considerazione  degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi,
tenuto   conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  3,  comma 2,  della
direttiva  98/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
22 giugno  1998,  e  dall'art.  28,  comma 2, del decreto legislativo
23 maggio   2000,   n.   164/2000,   il   soggetto   richiedente  una
autorizzazione   alla   importazione  deve  presentare  un  piano  di
investimenti  atto a contribuire, anche mediante societa' controllate
o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del
gas  attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture
di  approvvigionamento,  di  trasporto,  di distribuzione, nonche' di
stoccaggio di gas naturale;
  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove,
importanti  infrastrutture  del sistema del gas, ossia infrastrutture
di  interconnessione  tra le reti nazionali di trasporto di gas degli
Stati membri dell'Unione europea, impianti di rigassificazione di gas
naturale  liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto,
su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e
20,   nonche'   dell'art.  25,  paragrafi 2,  3  e  4  a  determinate
condizioni, specificate nella stessa direttiva;
  Viste  le  note  interpretative  relative alla direttiva 2003/55/CE
emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
  Visto  l'art.  1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che
il  quale  stabilisce  che  le  imprese che investono, direttamente o
indirettamente,  nella  realizzazione di nuovi interconnettori tra le
reti  nazionali  di  trasporto  di gas degli Stati membri dell'Unione
europea  e  la  rete  di  trasporto  italiana, nella realizzazione in
Italia  di  nuovi  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto  e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in
significativi  potenziamenti  delle  capacita'  delle  infrastrutture
esistenti   sopra  citate,  tali  da  permettere  lo  sviluppo  della
concorrenza  e  di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale,
possono   richiedere,   per  la  capacita'  di  nuova  realizzazione,
un'esenzione  dalla  disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi;
  Visto    il   decreto   ministeriale   11 aprile   2006,   relativo
all'esenzione   dal   diritto   di   accesso   di   terzi   a   nuove
interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a
nuovi  terminali  di  rigassificazione  e  ai loro potenziamenti e al
riconoscimento  dell'allocazione prioritaria delle nuove capacita' di
trasporto realizzate in Italia in relazione a nuove infrastrutture di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;
  Considerato  che quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge
23 agosto  2004,  n.  239  e dal decreto ministeriale 11 aprile 2006,
permette  di  conseguire  in  modo  piu'  efficace  l'obiettivo della
sicurezza   degli   approvvigionamenti   che   era  alla  base  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  7, comma 1, del decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001 e che
pertanto tali disposizioni non risultano piu' opportune;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
sullo   schema  del  presente  decreto,  espresso  con  deliberazione
22 novembre 2007, n. 291;
                              Decerta:

                               Art. 1.
Modalita'  di  cessione  presso il mercato regolamentato di quote del
                       gas naturale importato

  1.   Ai   sensi  di  quanto  previsto  all'art.  11,  comma 2,  del
decreto-legge  n.  7/2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26
del   1° febbraio   2007,  e  con  le  decorrenze  ivi  previste,  le
autorizzazioni   all'importazione   di  gas  prodotto  in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  rilasciate  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico  ai  sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
164/2000,  sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato
regolamentato,  di  cui all'art. 13 della delibera 17 luglio 2002, n.
137   e   all'art.   1   della  delibera  26 febbraio  2004,  n.  22,
dell'Autorita',  di  una quota del gas importato, determinata in base
ai seguenti criteri:
    a)  nel  caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti
di  durata  pluriennale,  relativi  a gas prodotto in Paesi dai quali
erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  n.  164/2000, la quota e' stabilita pari al 10%
del   volume   importato   nel   corso   di   ogni  anno  termico  1°
ottobre-30 settembre;
    b)  nel  caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti
di  durata  pluriennale,  relativi a gas prodotto in Paesi diversi da
quelli  dai  quali  erano  in  corso importazioni di gas alla data di
entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 164/2000, la quota e'
stabilita  pari  al  7%  del  volume importato nel corso di ogni anno
termico 1° ottobre-30 settembre;
    c)  nel  caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti
di  durata  non  superiore  a  un anno e relativi a un volume totale,
annuale  nel  corso  di  ciascun  anno  termico,  non inferiore a 100
milioni  di  standard  metri  cubi, riferito alla somma dei volumi di
tutti  i  contratti,  di  durata  non superiore a un anno, relativi a
soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento
ai  sensi  dell'art.  7  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero
siano  controllati dalla medesima societa', nell'arco di dodici mesi,
non inferiore a 100 milioni di metri cubi, la quota e' stabilita pari
al 5% del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti
stessi;
    d) nei  casi  di  cui  alla  lettera c), ove il volume totale sia
inferiore  a  100  milioni  di  standard  metri cubi, non e' prevista
alcuna quota.
  2.  L'offerta,  delle  quote  indicate al comma 1 presso il mercato
regolamentato di cui allo stesso comma 1, e' effettuata entro entro i
termini   indicati  dall'Autorita',  comunque  entro  l'anno  termico
successivo  a  quello  a  cui si riferiscono le importazioni soggette
all'obbligo di offerta.
  3.  Al  fine  della verifica del rispetto delle disposizioni di cui
all'art.  11,  comma 2,  del  decreto-legge  n.7/2007, i soggetti che
effettuano  importazioni  soggette  all'obbligo  di offerta di cui al
comma 1,   trasmettono   al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
all'Autorita',  entro  il  30 novembre di ciascun anno, una relazione
nella  quale  indicano  le  autorizzazioni  all'importazione soggette
all'obbligo,  i  volumi  effettivamente  importati  nell'anno termico
precedente  nonche',  entro  un  termine indicato dall'Autorita', una
relazione  con  i  volumi  effettivamente  offerti  presso il mercato
regolamentato  di cui allo stesso comma 1. Alla relazione e' allegata
una  dichiarazione  rilasciata  dall'impresa maggiore di trasporto, a
conferma dei volumi complessivi effettivamente importati e offerti al
mercato regolato di cui al comma 1, indicati nella relazione.
  4.  Nei  casi  di  mancata  offerta di volumi di gas determinati ai
sensi  delle  disposizioni del presente decreto, i soggetti di cui al
comma 3  sono  tenuti,  entro  un  termine indicato dall'Autorita', a
offrire presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, oltre alle
quote  relative all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas
pari  al  doppio di quello non offerto relativamente all'anno termico
precedente.  Casi  di  ulteriore ripetuta inosservanza, costituiscono
sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di
gas  naturale rilasciate o di diniego, per un periodo di cinque anni,
di nuove autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a
societa'  controllate,  controllanti  o  controllate  da una medesima
controllante.