IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste   le   motivate  richieste  della  regione  Puglia  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;
  Considerato  che,  nella medesima seduta, il Consiglio superiore di
sanita'  ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo
triennio  previsto  dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n.
31/2001   e  che  pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere
favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un
dossier  completo  ed  esaustivo  che  contenga tutte le informazioni
dettagliate  sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano
eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  regione  Puglia  puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al
valore  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n. 31, per il parametro Trialometani,
entro  il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo restando
che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l.
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 dicembre 2008.
  3.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  regione  Puglia,  al  Ministero  della  salute ed al Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio e del mare, entro e non oltre
il   30 settembre  2008,  i  risultati  degli  interventi  effettuati
nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per
il  prossimo  anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e
di  un  quadro  esaustivo  della presenza degli elementi in deroga in
tutto il territorio regionale.
  4.  I  piani  di  risanamento  di  cui  al comma precedente devono,
altresi',  riportare  informazioni  puntuali  sullo stato di qualita'
ambientale  del  corpo idrico utilizzato a scopo potabile, nonche' le
misure  per  il  raggiungimento  entro  il  2015  del  buono stato di
qualita'   ambientale   ai   sensi  della  direttiva  2000/60/CE  che
istituisce  un  quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e
del  decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in
materia ambientale».
  5.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.