IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessita' di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008; Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare; Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga; Decreta: Art. 1. 1. La regione Puglia puo' stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Trialometani, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l. 2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2008. 3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale. 4. I piani di risanamento di cui al comma precedente devono, altresi', riportare informazioni puntuali sullo stato di qualita' ambientale del corpo idrico utilizzato a scopo potabile, nonche' le misure per il raggiungimento entro il 2015 del buono stato di qualita' ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale». 5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.