IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Cinque Terre» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini
Doc  e  Igt  della  provincia  della  Spezia»,  intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a
denominazione  di origine controllata «Cinque Terre», «Colli di Luni»
e   «Colline   di   Levanto»,  previsto  all'art.  6  dei  rispettivi
disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata
dei vini sopra citati;
  Visto il parere favorevole della regione Liguria sulla sopra citata
domanda;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative
alla   modifica   dell'acidita'   totale  minima  dei  vini,  purche'
supportate  dal  parere  della  regione competente per territorio, la
sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  riduzione
dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra»;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Cinque  Terre»  e  «Cinque Terre Sciacchetra»,
previsto  all'art.  6  del  relativo  disciplinare  di produzione, e'
ridotto, per tutte le tipologie regolamentate, da 5,0 g/l a 4,5 g/l .
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e le relative disposizioni entrano in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
    Roma, 22 aprile 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio