IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo Visto il regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva; Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e 18; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari», in particolare l'art. 3, comma 5-bis, e l'art. 18, comma 2; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine; Visto il parere conforme dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, reso con nota n. 1341 del 5 febbraio 2008; Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni ai produttori ed agli operatori commerciali, nonche' agli organi preposti sulle modalita' di controllo in ordine alla verifica della corrispondenza tra la zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e' situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio; Decreta: Art. 1. 1. In relazione alle fattispecie di cui all'art. 2 del decreto 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine i controlli sulla designazione dell'origine di cui al citato decreto 10 ottobre 2007 riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e' situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio.