IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

  Visto  il  regolamento  (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle
norme   di   commercializzazione  dell'olio  di  oliva,  che  prevede
l'obiettivo  di  realizzare  un  regime  obbligatorio di designazione
dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;
  Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che stabilisce i principi e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo  della  sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e
18;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione
della  direttiva  89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari»,  in  particolare  l'art.  3,  comma 5-bis,  e l'art. 18,
comma 2;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 ottobre  2007 recante norme in
materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva
vergine ed extravergine;
  Visto il parere conforme dell'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari, reso con nota n. 1341 del
5 febbraio 2008;
  Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni ai produttori ed agli
operatori  commerciali,  nonche' agli organi preposti sulle modalita'
di controllo in ordine alla verifica della corrispondenza tra la zona
geografica  nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e'
situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  relazione  alle  fattispecie  di cui all'art. 2 del decreto
10 ottobre  2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie
nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine i controlli
sulla  designazione  dell'origine di cui al citato decreto 10 ottobre
2007   riguardano   la   verifica  della  corrispondenza  della  zona
geografica  nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e'
situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio.