IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche  degli  apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma 4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640  e successive modificazioni ed
integrazioni,   ai   sensi   del   quale  sono  stati  individuati  i
concessionari  della  rete  telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari
e delle compensazioni;
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
disciplina   la  richiesta  di  nulla  osta  per  l'installazione  di
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito  con  modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito  dalla  legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato
dal  comma 82  dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di   Stato,  di  stabilire  con  appositi
provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
le  modalita'  di  calcolo  del  prelievo  erariale  unico dovuto per
ciascun  periodo  contabile e per ciascun anno solare; i termini e le
modalita'   con   cui  i  soggetti  passivi  d'imposta  effettuano  i
versamenti  periodici  ed il versamento annuale a saldo; le modalita'
per  l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale
eccedenza  dei  versamenti  periodici  rispetto  al prelievo erariale
unico  dovuto  per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con
cui  i  concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano  tramite  la rete
telematica  prevista  dallo  stesso  comma 4 dell'art. 14-bis, i dati
relativi  alle  somme  giocate  nonche'  gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo
unico  delle  leggi  di  Pubblica  sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per
la  determinazione  del  prelievo erariale unico dovuto; le modalita'
con  cui  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  puo'
concedere  su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione
delle  somme  dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in
temporanea situazione di difficolta';
  Visto  l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269  convertito  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  relativo  alle  sanzioni
applicabili  in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono
tenuti i concessionari di rete;
  Ritenuto  che  con  successivi  provvedimenti saranno individuati i
termini  e  le modalita' di cui all'art. 13-bis, lettere e) ed f) del
decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 82,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'art.  1,  comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito  con  modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
fissa   nel  12%  delle  somme  giocate  per  apparecchio  la  misura
dell'aliquota   del   prelievo   erariale   unico,  a  decorrere  dal
primo gennaio 2007;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
18 luglio   2003,   concernente   la  riscossione  delle  entrate  di
competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale del Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
d'intesa  con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,   del   4 dicembre   2003,  come  modificato  dal  decreto
interdirettoriale del 19 settembre 2006;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
12 marzo  2004,  concernente la definizione delle funzioni della rete
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato per la gestione
telematica  degli  apparecchi  di gioco di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S.;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato n. 1074 del 14 luglio 2004, registrato
alla  Corte  dei  conti  il  20 luglio  2004,  il  quale, all'art. 4,
comma 4,  prevede  che,  in  tutti i casi in cui non sia possibile la
lettura  dei  dati  di  gioco  registrati nei contatori, il saldo del
prelievo erariale unico e' determinato sulla base di valori forfetari
stabiliti  con  appositi  provvedimenti  della stessa Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visti   i   decreti  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  7 febbraio  2005,  n.  29/UDG,  e
29 maggio  2006,  n.  329/CGV, che fissano i valori del forfetario di
cui al citato decreto 14 luglio 2004 in misura pari, rispettivamente,
a 250 euro dal 16 febbraio 2005 al 31 maggio 2006, ed a 280 euro, dal
1° giugno 2006 ad oggi;
  Viste  le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  ed  i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, registrato
alla  Corte  dei conti il 13 aprile 2007, concernente le modalita' di
assolvimento  del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con
vincita in denaro;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato n. 535, del 23 aprile 2007, registrato
alla  Corte dei conti il 26 aprile 2007, concernente le comunicazioni
cui  sono tenuti i concessionari di rete ai fini della determinazione
del PREU;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei  monopoli  di  Stato  n.  1636  del  4 dicembre  2007,
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007, che ha modificato
i predetti decreti n. 452 e n. 535;
  Considerata  la  necessita' di aggiornare l'allegato tecnico di cui
al citato decreto n. 452 del 12 aprile 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento

  1.   L'allegato   tecnico   al   decreto   del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  n. 452 del
12 aprile  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  90  del 18 aprile 2007, e' sostituito con l'allegato al
presente decreto che ne costituisce parte integrante.