L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 dicembre 2007;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2003;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/1997;
    l'art.  24,  comma 5,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 marzo  2004, n. 40/2004 (di
seguito:  deliberazione  n.  40/2004),  e  sue successive modifiche e
integrazioni;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di
seguito: deliberazione n. 138/2004);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 168/2004
(di seguito: deliberazione n. 168/2004), e sue successive modifiche e
integrazioni;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno 2006, n. 108/2006 (di
seguito: deliberazione n. 108/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di
seguito: deliberazione n. 17/2007);
    la  deliberazione  del  2 ottobre  2007, n. 247/2007 (di seguito:
deliberazione n. 247/2007);
    la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'Autorita'
17 gennaio 2007, n. 2/2007 (di seguito: determinazione n. 2/2007).
  Considerato che:
    l'Autorita',   ai   sensi  dell'art.  24,  comma 5,  del  decreto
legislativo n. 164/2000, con la deliberazione n. 138/2004 ha definito
i  criteri  di  libero  accesso  al servizio di distribuzione del gas
naturale,  sulla  base  dei  quali  le  imprese di distribuzione sono
tenute a predisporre i propri codici di rete;
    l'art.  3,  comma 1  della  deliberazione n. 138/2004 prevede che
l'Autorita',  ad  integrazione  dei  criteri  definiti dalla medesima
deliberazione,  definisca  un  codice  di  rete  tipo, in esito ad un
procedimento  che  coinvolga,  ove  possibile,  anche le associazioni
rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi
di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del
Direttore generale dell'Autorita';
    con  la  deliberazione  n.  108/2006  l'Autorita' ha approvato il
codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;
    l'art.  3,  comma 4  della  deliberazione n. 138/2004 prevede che
l'Autorita'  approvi  con  cadenza di norma annuale gli aggiornamenti
del  codice  di  rete tipo, che integrano di diritto i codici di rete
adottati  dalle  imprese  ai  sensi  del  comma 3.2,  lettera a), ivi
inclusi    quelli    contenenti    clausole    specifiche   approvate
dall'Autorita' ai sensi del comma 3.3;
    la  determinazione n. 2/2007 ha istituito il gruppo di lavoro per
l'elaborazione  di  proposte finalizzate all'aggiornamento del codice
di  rete  tipo,  composto, oltre che da funzionari dell'Autorita', da
rappresentanti delle associazioni degli operatori;
    nel  corso  dell'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  sono  emerse
proposte  di  modifica  ed  integrazione  al  codice  di  rete  tipo,
progressivamente   sottoposte   a   consultazione,   riguardanti   in
particolare:
      la   necessita'   di   implementare   una  specifica  procedura
relativamente  al  caso  di  subentro  di un nuovo cliente finale con
contestuale   sostituzione   del   fornitore,  al  fine  di  tutelare
l'interesse  del  cliente medesimo alla scelta, in condizioni certe e
trasparenti, del proprio fornitore di gas;
      la  definizione  di «giorno lavorativo», al fine di individuare
univocamente  i  riferimenti  temporali  relativi  alla  richiesta  e
all'esecuzione  delle  prestazioni  inerenti il rapporto contrattuale
fra l'impresa di distribuzione e l'utente del servizio;
      l'esplicita  estensione  a  tutte  le  prestazioni elencate nel
codice  di  rete  tipo  delle  regole  previste  all'art.  48.8 della
deliberazione  n.  168/2004  per  il  computo dei tempi di esecuzione
delle medesime prestazioni;
      una  piu'  razionale  gestione  del  rapporto  tra  impresa  di
distribuzione  ed utente del servizio subentrante nel caso di mancata
lettura  di sostituzione nella fornitura per cause indipendenti dalla
volonta'   dell'impresa   di   distribuzione,  mediante  l'automatico
utilizzo  dei  profili  di  prelievo ai fini della individuazione del
consumo del cliente finale;
      l'estensione  della  procedura  di sostituzione nella fornitura
relativa   ad  un  punto  di  riconsegna  (di  seguito:  pdr)  chiuso
temporaneamente  per morosita' alla fattispecie, non regolata, di pdr
chiuso per pronto intervento;
      la possibilita' per l'impresa di distribuzione di attribuire ad
un  pdr una frequenza di lettura, equivalente a quella prevista dalla
deliberazione  n.  229/2001,  nel caso di assenza di comunicazione da
parte dell'utente del servizio;
      la  durata minima dell'attivita' di lettura in capo all'impresa
di  distribuzione,  mediante  la  fissazione  di una durata minima di
validita' dell'attivita' di lettura in capo alla medesima impresa, al
fine  di  consentire  alla  stessa  di  pianificare  le  attivita' di
rilevazione dei prelievi.
  Considerato inoltre che:
    i  soggetti  interessati  alla  consultazione hanno segnalato, in
relazione  alla  proposta  inerente  la  procedura  di subentro di un
cliente  finale  con  contestuale  sostituzione del fornitore, alcune
criticita'  riguardanti  gli  ambiti procedurali ed applicativi della
medesima proposta;
    la  proposta relativa alla determinazione di una durata minima di
validita'   dell'attivita'   di   lettura   in  capo  all'impresa  di
distribuzione  deve  prevedere,  al  fine dell'omogeneizzazione delle
condizioni relative all'esercizio della facolta' di svolgimento delle
letture, una modifica contestuale delle clausole contenute nel codice
di  rete tipo relative alla durata minima di validita' dell'attivita'
di lettura in capo all'utente.
  Ritenuto che:
    sia  opportuno,  in  accoglimento  delle  proposte  di modifica e
integrazione   del  codice  di  rete  tipo  poste  in  consultazione,
prevedere che nel medesimo codice di rete tipo venga:
      introdotta,   nel   glossario,   la   definizione   di  «giorno
lavorativo»;
      estesa  a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo
la  previsione  di  cui all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004
per  il computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni individuate
dalla medesima deliberazione;
      introdotta  la  possibilita'  per l'impresa di distribuzione di
utilizzare   automaticamente,   nel   caso   di  mancata  lettura  di
sostituzione  nella  fornitura  percause  indipendenti  dalla propria
volonta',  i  profili  di  prelievo  ai fini della individuazione del
consumo del cliente;
      estesa  la procedura relativa alla sostituzione nella fornitura
su  pdr chiuso per morosita' alla sostituzione nella fornitura su pdr
chiuso per pronto intervento;
      prevista  l'attribuzione  di una frequenza di lettura a ciascun
pdr,  equivalente  a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001,
nel  caso  di  assenza di comunicazione della frequenza di lettura da
parte dell'utente del servizio;
      prevista  una  durata  minima  di  validita'  dell'attivita' di
lettura   in   capo   all'impresa   di   distribuzione  e  modificata
contestualmente   la   durata   della   medesima  attivita'  in  capo
all'utente.
  Ritenuto inoltre che:
    la  proposta  relativa  alla  procedura  di  subentro di un nuovo
cliente  finale con contestuale sostituzione del fornitore necessiti,
da  parte  degli  uffici  dell'Autorita'  e  del gruppo di lavoro, di
ulteriori  approfondimenti,  relativamente alle disposizioni inerenti
l'accesso contenute nell'attuale quadro regolatorio;
    sia  inoltre  opportuno che le modifiche ed integrazioni previste
nel  codice  di  rete tipo entrino in vigore dopo un congruo lasso di
tempo  dalla loro approvazione, in modo tale di consentire a tutte le
imprese  di  distribuzione  e  agli utenti del servizio di adeguare i
propri processi gestionali e informativi;
                              Delibera:
  1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo
per  il  servizio di distribuzione gas riportate nell'Allegato A alla
presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
  2. Di  fissare al 1° marzo 2008 l'entrata in vigore delle modifiche
ed   integrazioni   al  codice  di  rete  tipo  per  il  servizio  di
distribuzione gas di cui al punto 1.
  3. Di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita'. energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
  4. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita'.energia.it)  il  testo  del codice di rete tipo per il
servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
  Avverso  il  presente  provvedimento  puo'  essere proposto ricorso
davanti  al  Tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
entro  il  termine  di  60 giorni dalla data di notifica del medesimo
provvedimento.
    Milano, 14 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis