L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 dicembre 2007; Visti: la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/1997; l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); la legge 23 agosto 2004, n. 239; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/2004 (di seguito: deliberazione n. 40/2004), e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004); la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/2004 (di seguito: deliberazione n. 168/2004), e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006); la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito: deliberazione n. 17/2007); la deliberazione del 2 ottobre 2007, n. 247/2007 (di seguito: deliberazione n. 247/2007); la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' 17 gennaio 2007, n. 2/2007 (di seguito: determinazione n. 2/2007). Considerato che: l'Autorita', ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con la deliberazione n. 138/2004 ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete; l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita', ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, definisca un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorita'; con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorita' ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas; l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita' approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo, che integrano di diritto i codici di rete adottati dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera a), ivi inclusi quelli contenenti clausole specifiche approvate dall'Autorita' ai sensi del comma 3.3; la determinazione n. 2/2007 ha istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate all'aggiornamento del codice di rete tipo, composto, oltre che da funzionari dell'Autorita', da rappresentanti delle associazioni degli operatori; nel corso dell'attivita' del gruppo di lavoro sono emerse proposte di modifica ed integrazione al codice di rete tipo, progressivamente sottoposte a consultazione, riguardanti in particolare: la necessita' di implementare una specifica procedura relativamente al caso di subentro di un nuovo cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore, al fine di tutelare l'interesse del cliente medesimo alla scelta, in condizioni certe e trasparenti, del proprio fornitore di gas; la definizione di «giorno lavorativo», al fine di individuare univocamente i riferimenti temporali relativi alla richiesta e all'esecuzione delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale fra l'impresa di distribuzione e l'utente del servizio; l'esplicita estensione a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo delle regole previste all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004 per il computo dei tempi di esecuzione delle medesime prestazioni; una piu' razionale gestione del rapporto tra impresa di distribuzione ed utente del servizio subentrante nel caso di mancata lettura di sostituzione nella fornitura per cause indipendenti dalla volonta' dell'impresa di distribuzione, mediante l'automatico utilizzo dei profili di prelievo ai fini della individuazione del consumo del cliente finale; l'estensione della procedura di sostituzione nella fornitura relativa ad un punto di riconsegna (di seguito: pdr) chiuso temporaneamente per morosita' alla fattispecie, non regolata, di pdr chiuso per pronto intervento; la possibilita' per l'impresa di distribuzione di attribuire ad un pdr una frequenza di lettura, equivalente a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001, nel caso di assenza di comunicazione da parte dell'utente del servizio; la durata minima dell'attivita' di lettura in capo all'impresa di distribuzione, mediante la fissazione di una durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo alla medesima impresa, al fine di consentire alla stessa di pianificare le attivita' di rilevazione dei prelievi. Considerato inoltre che: i soggetti interessati alla consultazione hanno segnalato, in relazione alla proposta inerente la procedura di subentro di un cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore, alcune criticita' riguardanti gli ambiti procedurali ed applicativi della medesima proposta; la proposta relativa alla determinazione di una durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo all'impresa di distribuzione deve prevedere, al fine dell'omogeneizzazione delle condizioni relative all'esercizio della facolta' di svolgimento delle letture, una modifica contestuale delle clausole contenute nel codice di rete tipo relative alla durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo all'utente. Ritenuto che: sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica e integrazione del codice di rete tipo poste in consultazione, prevedere che nel medesimo codice di rete tipo venga: introdotta, nel glossario, la definizione di «giorno lavorativo»; estesa a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo la previsione di cui all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004 per il computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni individuate dalla medesima deliberazione; introdotta la possibilita' per l'impresa di distribuzione di utilizzare automaticamente, nel caso di mancata lettura di sostituzione nella fornitura percause indipendenti dalla propria volonta', i profili di prelievo ai fini della individuazione del consumo del cliente; estesa la procedura relativa alla sostituzione nella fornitura su pdr chiuso per morosita' alla sostituzione nella fornitura su pdr chiuso per pronto intervento; prevista l'attribuzione di una frequenza di lettura a ciascun pdr, equivalente a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001, nel caso di assenza di comunicazione della frequenza di lettura da parte dell'utente del servizio; prevista una durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo all'impresa di distribuzione e modificata contestualmente la durata della medesima attivita' in capo all'utente. Ritenuto inoltre che: la proposta relativa alla procedura di subentro di un nuovo cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore necessiti, da parte degli uffici dell'Autorita' e del gruppo di lavoro, di ulteriori approfondimenti, relativamente alle disposizioni inerenti l'accesso contenute nell'attuale quadro regolatorio; sia inoltre opportuno che le modifiche ed integrazioni previste nel codice di rete tipo entrino in vigore dopo un congruo lasso di tempo dalla loro approvazione, in modo tale di consentire a tutte le imprese di distribuzione e agli utenti del servizio di adeguare i propri processi gestionali e informativi; Delibera: 1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale. 2. Di fissare al 1° marzo 2008 l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas di cui al punto 1. 3. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'. energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento. Milano, 14 dicembre 2007 Il presidente: Ortis