IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge  15  febbraio 2007, n. 10,
convertito,  ccn modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, con
il  quale  e' stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali, istituisce il Registro
nazionale  delle  varieta'  da conservazione, cosi' come definite dal
medesimo art. 2-bis.
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096, recante Disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Vista   legge   20   aprile  1976,  n.  195,  recante  Modifiche  e
integrazioni  alla  legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina
della attivita' sementiera;
  Vista  la  legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione
sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992;
  Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione
sulla diversita' biologica di Rio del Janeiro del 1992;
  Vista   la  Direttiva  18/2001/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   sull'emissione   deliberata  nell'ambiente  di  organismi
geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  212 del 24 aprile 2001 recante
«Attuazione  delle  direttive  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti  la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' e specie di piante agricole e relativi controlli», (art. 8);
  Visto  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  Regolamento  di  esecuzione  della  legge 25 novembre 1971, n.
1096,  concernente  la  disciplina  della  produzione e del commercio
delle sementi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322 del
9 maggio   2001   «Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione
delle     direttive    98/95/Ce    e    98/96/CE    concernenti    la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agricole e i relativi controlli;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile
2004   che   istituisce   un  programma  comunitario  concernente  la
conservazione,  la  caratterizzazione,  la raccolta e l'utilizzazione
delle  risorse  genetiche  in agricoltura e che abroga il regolamento
(CE) n. 1497/1994 che collega l'applicazione della PAC e le strategie
di difesa e valorizzazione dell'agrobiodiversita';
  Visto  il  decreto  5 marzo 2001 Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali «Regolamentazione e finalita' delle Banche e
dei  Conservatori  di germoplasma per la conservazione e salvaguardia
delle risorse biogenetiche»;
  Visto  il  Trattato  internazionale  sulle  risorse  genetiche  per
l'agricoltura  e  l'alimentazione adottato dalla 31ª Conferenza della
FAO  a  Roma  il  3 novembre 2001 con la Risoluzione 3/2001 e firmato
dall'Unione Europea il 6 giugno 2002, che demanda a livello nazionale
il  riconoscimento  e  la realizzazione dei Diritti degli agricoltori
(art.  9)  e l'uso sostenibile delle risorse genetiche agricole (art.
6);
  Vista  la  legge  6  aprile 2004, n. 101, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  73/L  del 23 aprile 2004 che autorizza la ratifica del
suddetto Trattato internazionale;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  17685/95 della Commissione del 24
luglio  1995  che  definisce  le  norme  di attuazione dell'esenzione
agricola e all'art. 7 definisce «i piccoli agricoltori»;
  Considerata  la necessita' di definire le modalita' e i criteri per
la  conservazione  in  situ  e l'utilizzazione sostenibile di risorse
fitogenetiche   minacciate   da   erosione   genetica   mediante   la
coltivazione  e la commercializzazione in situ di sementi di specie e
varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali.
  Considerato  che gia' le regioni di Toscana, Lazio, Umbria, Marche,
Friuli-Venezia  Giulia  e Emilia-Romagna hanno approvato disposizioni
in materia;
  Considerata  la  necessita'  di  una  catalogazione  delle varieta'
locali  o  tradizionali  utilizzando  schede  di caratterizzazione ed
elementi  descrittori  comuni per la creazione di repertori regionali
con valenza nazionale grazie all'uniformita' dei dati raccolti;
  Considerata   la   necessita'  di  definire  le  modalita'  per  il
riconoscimento  delle  varieta'  che  possono  essere  definite  come
«varieta'  da  conservazione»  a  partire  da  un  legame tra Risorsa
genetica,   Storia,   Territorio;   stabilendone   i   requisiti  per
l'identificazione,  le  modalita'  per  garantirne  la  preservazione
dall'estinzione,  gli  impieghi  e  le  eventuali  restrizioni  e  le
procedure  di valutazione ammesse in alternativa agli esami ufficiali
previsti per le altre categorie sementiere;
  Considerata,   infine,   la   necessita'  di  sopperire  a  livello
nazionale,  al riconoscimento e alla registrazione delle «varieta' da
conservazione»  laddove  e fino a quando si verifichi l'assenza delle
specifiche  procedure  per  la  registrazione in ambito regionale, al
fine  di  garantire,  in  ogni area del Paese, la preservazione delle
specie agricole minacciate dall'erosione genetica;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
di  seguito  denominato  «Ministero»,  e  le  regioni  favoriscono  e
promuovono,  nell'ambito  delle  politiche  di sviluppo, promozione e
salvaguardia  degli agroecosistemi e delle produzioni di qualita', il
mantenimento  e  la  tutela  in  situ  e  in  azienda [on-farm] delle
«varieta'  da  conservazione», come definite dal comma 2. Ministero e
regioni  tutelano  il  patrimonio  agrario  costituito  dalle risorse
genetiche  delle  piante  di  cui  al  comma  2  e garantiscono che i
benefici   derivanti  dalla  loro  riproduzione,  diffusione  e  uso,
appartengano  in  modo inalienabile e imprescrittibile alle comunita'
locali  che ne hanno curato la conservazione, in accordo con l'art. 9
del Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura
e l'alimentazione.
  2. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 10 del 2007,
convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2007, citato in
premessa,  si  intendono per «varieta' da conservazione» le varieta',
le  popolazioni,  gli  ecotipi,  i  doni  e  le cultivar di interesse
agricolo, relativi a specie di piante:
    a) autoctone  e non autoctone, mai iscritte al Registro nazionale
delle  varieta'  di  specie  agrarie e ortive - di seguito denominato
«Registro»,  purche'  integratesi  da  almeno  cinquanta  anni  negli
agroecosistemi locali;
    b) non  piu' iscritte al Registro, purche' minacciate da erosione
genetica;
    c) non  piu'  coltivate  sul  territorio  nazionale  e conservate
presso  orti  botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma
pubbliche  o  private  e  centri di ricerca, per le quali sussiste un
interesse   economico,   scientifico,  culturale  o  paesaggistico  a
favorirne la reintroduzione.