IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
disciplina   il  reclutamento  del  personale  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto  l'art.  1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
che,  nel  modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle
procedure  concorsuali  per  le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per
la  gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti
pubblici  non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle   duecento   unita',  all'emanazione  di  apposito  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da adottare su proposta del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  del  9 marzo 2006, n. 80, il quale
inserisce   il  comma 4-bis,  all'art.  35  del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, che prevede che
l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di cui al comma 4 dello
stesso  art.  35  del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica
anche a procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti
superiori alle cinque unita';
  Visto  l'art.  28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
disciplina le modalita' di reclutamento dei dirigenti, prevedendo che
le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici  non economici debbono riservare al corso-concorso selettivo
di   formazione   bandito   dalla  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione  una  percentuale  del  trenta  per  cento  dei posti
disponibili  nella  dotazione organica di ciascuna amministrazione al
31 dicembre di ogni anno;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  luglio  2006,  n.  233  concernente
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
  Viste   le   richieste   di   autorizzazione  a  bandire  procedure
concorsuali  per  il  reclutamento di personale a tempo indeterminato
trasmesse  dalle  Amministrazioni,  ai  sensi  del  citato  art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista   la  nota  del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria,   del   22 febbraio   2007   n.
GDAP-0055717,  con  la  quale  e'  stata richiesta l'autorizzazione a
bandire  un  concorso  pubblico  per centoquarantasei posti di medico
incaricato  per  le esigenze profilattiche e di cura della salute dei
detenuti e degli internati;
  Visto  l'art.  2, commi 283 e 284, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 in materia di trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni   sanitarie  svolte  dal  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria   e  dal  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del
Ministero della giustizia;
  Ritenuto,  alla  luce  delle  disposizioni sopra richiamate, che la
richiesta  presentata  dal  Ministero  della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  -  con  la  citata  nota  del 22
febbraio  2007,  n.  GDAP-0055717,  non  sia  accoglibile  in  quanto
incompatibile con il nuovo assetto normativo;
  Viste  le richieste di autorizzazione a bandire procedure verticali
interne   trasmesse   dalle  stesse  Amministrazioni  e  le  relative
programmazioni  triennali  del  fabbisogno  che  devono  garantire il
rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno;
  Vista la nota n. 5629 del 23 novembre 2007 con la quale l'INPDAP ha
chiesto,  ai  sensi  del  citato  art.  35,  comma 4-bis, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  l'autorizzazione  ad avviare
procedure  selettive  a  tempo  determinato  per  cinquanta unita' di
personale con il profilo di gestore di processo - posizione economica
C1 - e centocinquanta unita' di personale con il profilo di operatore
di processo - posizione economica B1;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio   2007   recante   autorizzazione   a  bandire  procedure  di
reclutamento  a  tempo  indeterminato  e  procedure selettive a tempo
determinato,  ai  sensi  dell'art.  35,  commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in favore di Ministeri, enti
pubblici non economici ed agenzie;
  Vista  la  nota n. 1611 del 6 dicembre 2007 con la quale l'Istituto
nazionale  per  il  commercio  estero chiede, in considerazione delle
carenze   di  organico  previste  per  la  fine  dell'anno  2007,  la
rimodulazione  del  contingente di settantasei unita' autorizzato con
il  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 16
gennaio 2007;
  Vista  la  nota  n. MPIAOODGRUREG.UFF.9018 USC del 28 novembre 2007
con  la  quale  il  Ministero dell'universita' e della ricerca chiede
l'autorizzazione  ad  avviare procedure concorsuali per trenta posti,
di  area  C  e  B,  a  rettifica dei novanta posti autorizzati con il
predetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del
16 gennaio 2007;
  Ritenuto   di  dover  revocare  per  l'Istituto  nazionale  per  il
commercio  estero e per il Ministero dell'universita' e della ricerca
le  autorizzazioni  a  bandire concesse con il decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 al fine di dare corso
alla richiesta di rimodulazione presentata;
  Visto   l'art.   11  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge del 9 marzo 2006, n. 80
recante  «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della  pubblica  amministrazione»,  che,  nel modificare l'art. 6 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ha  previsto che le
amministrazioni,  nell'individuazione  delle dotazioni organiche, non
possono  determinare,  in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei
contingenti  relativi  alle  singole  posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale;
  Considerato che, ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione, la
disciplina  degli  uffici  e  la  distribuzione  del  personale  deve
rispondere  a  criteri  di razionalizzazione e migliore utilizzazione
del personale medesimo;
  Ritenuto  che  in  sede  di assunzione le amministrazioni pubbliche
devono  effettuare  assegnazioni  che  tengano  conto delle effettive
carenze degli uffici, in particolare di quelli situati nelle sedi del
Nord;
  Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)»  ed  in  particolare  la disciplina in materia di
assunzioni prevista dall'art. 1, commi 523, 526 e 527;
  Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
  Visto  l'art.  1, comma 529, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede  che  per  il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni
indicate  al  comma  523, che procedono all'assunzione di personale a
tempo  determinato,  nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma
1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
bandire  le  relative  prove selettive riservano una quota del 60 per
cento  del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato  uno  o  piu'  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  per  la durata complessiva di almeno un anno raggiunta
alla  data  del  29 settembre  2006,  attraverso  i quali le medesime
abbiano  fronteggiato  esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di
servizi;
  Visto  l'art. 3, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2007, n.
244,  che  prevede  che,  fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma  519,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i
bandi  di  concorso  per  le  assunzioni  a tempo indeterminato nelle
pubbliche  amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non
superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale
non  dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di
lavoro    subordinato    a   tempo   determinato   presso   pubbliche
amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data  del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di
punteggio,  del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni
per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel  quinquennio
antecedente   al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa stipulati anteriormente a
tale data;
  Visto  l'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007 che modifica
l'art.  36  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 che reca
nuove  disposizioni  in  materia  di  utilizzo di contratti di lavoro
flessibile;
  Visto  l'art.  1,  comma  187, della legge n. 266 del 2005, come da
ultimo modificato dall'art. 3, comma 80, della legge n. 244 del 2007,
che  dispone  che a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non  economici,  gli  enti  di  ricerca,  le  universita'  e gli enti
pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma 4, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di
personale  a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di  collaborazione  coordinata  e continuativa, nel limite del 35 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003;
  Ritenuto  di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di
reclutamento,  in  favore delle amministrazioni richiedenti di cui al
comma  4  dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per  un  numero  di  posti  compatibili  con  i  vincoli assunzionali
previsti per gli anni 2008, 2009 e 2010;
  Ritenuto,  infine,  di  autorizzare  l'INPDAP  ad avviare procedure
selettive  a  tempo determinato per cinquanta unita' di personale con
il profilo di gestore di processo - p.e. C1 - e centocinquanta unita'
di personale con il profilo di operatore di processo - p.e. B1;
  Considerato  che  le  assunzioni  con  contratto  di lavoro a tempo
determinato   dovranno   essere   realizzate   nel   rispetto   delle
disposizioni  previste dai richiamati commi 79 e 80 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  l'art.  34-bis  del  decreto legislativo n. 165 del 2001 che
detta  disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del  personale e che
prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
  Visto  l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
successivamente integrato e modificato;
  Visti  i  CC.CC.NN.LL.  del comparto Ministeri ed enti pubblici non
economici,  relativi  al quadriennio normativo 2006-2009, con i quali
e' stato previsto un nuovo ordinamento professionale che prevede, tra
l'altro,  che  le assunzioni dall'esterno alle aree del nuovo sistema
di  classificazione  avvengono nelle posizioni di accesso individuate
per  ciascun  profilo  o  area  nella  fascia  o  livello retributivo
iniziale;
  Tenuto  conto  che  le richieste pervenute dalle Amministrazioni si
riferiscono all'ordinamento professionale previgente;
  Ritenuto  opportuno autorizzare le procedure concorsuali secondo le
richieste  pervenute,  considerando  che  le Amministrazioni medesime
potranno  imputare  le  autorizzazioni concesse, non piu' compatibili
con  il  nuovo  ordinamento,  alla  posizione di accesso del relativo
profilo o area;
  Vista  la  nota  del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
gennaio   2008,   n.   ACG/51/RIFPA/1063   e   tenuto   conto   degli
approfondimenti operati;
  Su  proposta  del  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
giugno  2006  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia di riforme ed innovazione nelle
pubbliche  amministrazioni  al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais»;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Le  Amministrazioni  di  cui  alla tabella allegata al presente
decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni e
degli adempimenti, in particolare in materia di organici, dalla legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  ad  avviare,  nel  triennio 2008-2010,
procedure        di        reclutamento        per        complessivi
tremilacinquecentosettantacinque  posti  cosi'  come suddivisi tra le
amministrazioni di cui alla citata tabella.
  2.  Nell'ambito  del  contingente  di  posti  di  cui alla ripetuta
tabella,  le  Amministrazioni  sono, altresi', autorizzate ad avviare
procedure  selettive interne relative a progressioni verticali per un
totale di duemilacentotrentacinque unita' di personale.
  3.  L'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  di  cui al comma 1
restano,  comunque,  subordinate  al rispetto delle previsioni di cui
all'art.  1,  commi  404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  nonche'  degli  articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
  4.  Le  procedure  di  reclutamento  di cui al comma 1 del presente
articolo possono,    altresi',    essere    avviate   tenendo   conto
dell'effettiva  vacanza  dei  posti in organico relativi alle singole
posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.