IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli
emoderivati»,  che  regola  nel suo ambito anche le cellule staminali
emopoietiche,  autologhe,  omologhe  e cordonali, e che, all'art. 27,
comma 2,  prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di  attuazione  previsti  dalla medesima restano vigenti i decreti di
attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
  Visto    il    decreto    ministeriale    3 marzo   2005,   recante
«Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2005,
n. 85;
  Visto   il   decreto   ministeriale  3 marzo  2005,  concernente  i
Protocolli  per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e  di  emocomponenti,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile
2005, n. 85;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 settembre  2000, riguardante le
disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei
suoi  prodotti  per  uso  terapeutico,  profilattico  e  diagnostico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° settembre  2000,  recante  «Atto  di  indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  relative alla medicina
trasfusionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000,
n. 274;
  Visto  l'Accordo  10 luglio  2003  tra il Ministro della salute, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
recante:  «Linee-guida  in  tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  30 settembre  2003,  n.  227,  con  particolare
riguardo  per  le  linee-guida  riportate  nel  suo  allegato, che ne
costituisce   parte   integrante,  ove  si  descrivono  gli  standard
qualitativi  ed  operativi, coerenti con gli standard internazionali,
relativi   alle  strutture  che  effettuano  procedure  di  prelievo,
conservazione,   processazione   e  trapianto  di  cellule  staminali
emopoietiche  provenienti  da donatore autologo od allogenico o dalla
donazione di cordone ombelicale;
  Visto  l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante:  «Linee-guida  sulle modalita' di disciplina delle attivita'
di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule
e  tessuti  umani  a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15,
comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;
  Visto  l'Accordo  5  ottobre  2006  tra il Governo, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di
ricerca  e  reperimento  di  cellule  staminali  emopoietiche  presso
registri e banche italiane ed estere;
  Vista  la propria ordinanza in data 4 maggio 2007, recante: «Misure
urgenti  in  materia  di  cellule  staminali  da cordone ombelicale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2007, n. 110;
  Visto  il  decreto  legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con cui e'
stata  data  attuazione  alla  direttiva 2004/23/CE sulla definizione
delle   norme   di   qualita'   e  di  sicurezza  per  la  donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;
  Visto  il  decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga
dei  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e disposizioni
urgenti  in  materia  finanziaria  - convertito con legge 28 febbraio
2008,  n. 31 - ed in particolare l'art. 8-bis («Disposizioni inerenti
alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale»), che
recita «E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'art. 10,
comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione,
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di una rete nazionale di
banche  per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per
incrementare  la  disponibilita'  di  cellule  staminali  del cordone
ombelicale  ai  fini  di  trapianto,  sono  autorizzati  la  raccolta
autologa,  la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da
parte  di  strutture  pubbliche e private autorizzate dalle regioni e
dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sentiti il Centro
nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene
senza  oneri  per  il  Servizio sanitario nazionale e previo consenso
alla  donazione per uso allogenico in caso di necessita' per paziente
compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente articolo,
il  Ministro  della  salute,  con il decreto di cui al primo periodo,
regolamenta  le  funzioni  di  coordinamento  e  controllo svolte dal
Centro  nazionale  trapianti  e  dal  Centro  nazionale sangue per le
rispettive competenze»;
  Ravvisata  la necessita', ai fini della predisposizione del decreto
sopra richiamato, anche della pregiudiziale definizione dei requisiti
minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  delle  strutture
deputate  allo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo art.
8-bis  del decreto-legge n. 248 del 2007, come pure delle linee guida
per  il  loro accreditamento, sulla base delle indicazioni a tal fine
fornite dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti,
da condividere con le Regioni;
  Considerata,  altresi',  la contestuale esigenza di provvedere alla
predisposizione  ed  all'organizzazione  di  un sistema ispettivo, in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in  materia, finalizzato ad
assicurare   anche   la  rispondenza  delle  strutture  ai  requisiti
previsti;
  Ritenuto  indispensabile  prorogare  l'efficacia  della gia' citata
ordinanza ministeriale del 4 maggio 2007 fino al termine previsto per
l'adozione  del  decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  8-bis  del
menzionato  decreto-legge  n.  248 del 2007, per evitare soluzioni di
continuita' nella disciplina della materia in questione;
  Ritenuto  altresi' necessario dar conto, ai fini dell'inoltro delle
richieste  previste  dall'art.  4, comma 4, della predetta ordinanza,
dell'intervenuto mutamento della sede del Ministero della salute;
                               Ordina:
                               Art. 1.

  1.  Per  i  motivi espressi in premessa, fermo restando il disposto
dell'art.   8-bis   del   decreto-legge  31 dicembre  2007,  n.  248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
il  termine  di  validita'  dell'ordinanza  ministeriale del 4 maggio
2007,  di  seguito  denominata «ordinanza», e' prorogato al 30 giugno
2008.