IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, concernente la «Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», che all'art. 17, lettera d), prevede
che  alla  base del processo annuale di predisposizione delle risorse
venga  preposta, da parte di ciascuna amministrazione, l'attivita' di
valutazione  dei  costi  sostenuti,  dei  rendimenti conseguiti e dei
risultati ottenuti;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, riguardante le «Modifiche alla
legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio» che all'art. 5, comma 1, lettera h), ha previsto
l'introduzione  di una contabilita' economica analitica per centri di
costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione
della  suddetta legge n. 94/1997, concernente «l'individuazione delle
unita'  previsionali  di  base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello  Stato», che al Titolo III, articoli 10, 11 e 12, disciplina il
sistema   di   contabilita'   economica   analitica  delle  pubbliche
amministrazioni,  individuandone  il Piano dei conti, nella Tabella B
allegata allo stesso decreto legislativo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche», che all'art. 59, comma 1, che recita «le
amministrazioni   pubbliche   individuano   i  singoli  programmi  di
attivita'   e   trasmettono  al  Ministero  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione   economica   tutti   gli   elementi   necessari  alla
rilevazione  ed  al  controllo dei costi», ed il connesso art. 18 del
predetto  decreto  che  prevede  che  «i dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee
a  consentire  la  rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione  e  delle  decisioni
organizzative»;
  Visto   il   Piano  dei  conti  che  costituisce  lo  strumento  di
riferimento del Sistema di contabilita' economica per centri di costo
di  cui  al  suddetto  decreto  legislativo n. 279/1997, Tabella B, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Considerata  l'esigenza di assicurare l'uniformita' e l'omogeneita'
di  comportamento  nel  trattamento  delle informazioni economiche da
parte  delle  amministrazioni pubbliche, a partire da quelle centrali
dello  Stato,  anche al fine di poter procedere al consolidamento dei
conti;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10, comma 1, dello stesso decreto
legislativo, che prevede, tra l'altro, che le singole amministrazioni
«provvedono  alle  rilevazioni analitiche (di contabilita' economica)
riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le
metodologie unitari previsti dal sistema predetto»;
  Ritenuto  pertanto,  di  istituzionalizzare  i principi e le regole
contabili  che  presiedono  alla  formulazione  del  budget  ed  alla
rilevazione  delle  voci  di  costo presenti nel Piano dei conti allo
scopo  di  realizzare  un  utile riferimento operativo e di immediato
utilizzo  per  tutti  gli  adempimenti  connessi all'applicazione del
nuovo  sistema  contabile  da  parte  degli  operatori  coinvolti nel
processo economico;
  Visto il comma 6 dell'art. 10 del predetto decreto legislativo, che
prevede   che   «il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   oggi  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche
alla  suddetta  Tabella  B»  e  quindi definire i relativi principi e
regole contabili di applicazione;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 136587 del 30 dicembre 2002, nel
quale sono stati, in prima istanza, stabiliti «I principi e le regole
contabili»   del   Sistema  unico  di  contabilita'  economica  delle
pubbliche  amministrazioni  di cui alla Tabella B allegata al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 41368 del 22 aprile 2004, con il
quale  si  e'  proceduto  ad una edizione aggiornata del «Manuale dei
principi e delle regole contabili»;
  Visti i decreti ministeriali n. 32381 del 6 aprile 2004, e n. 66233
dell'8 giugno  2007,  con  i quali si e' provveduto ad una successiva
modifica  ed  integrazione  del Piano dei conti di cui alla Tabella B
allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Considerato  che  si  sono  manifestate,  anche  in  relazione alla
intervenuta riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e
programmi  e  alla  luce  delle nuove esperienze maturate in materia,
esigenze tali da richiedere una revisione del «Manuale dei principi e
regole  contabili»  al  fine  di  consentire  una sua migliore e piu'
puntuale applicazione;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Il  Manuale  recante  «Principi  e regole contabili» del Sistema
unico  di  contabilita'  economica  delle  amministrazioni  pubbliche
previsto  dal  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279/1997 viene
modificato e integrato nei termini di cui all'allegato 1.
  2. Il  presente  decreto  viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2008

                                          Il Ministro: Padoa Schioppa