IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
  Vista  la  decisione  della  Banca Centrale Europea del 23 novembre
2007  relativa  all'approvazione  del  volume  di  conio delle monete
metalliche per il 2008 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto  il  decreto  23 gennaio  2008,  n.  8433,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  34  del  9 febbraio  2008,  con  il quale si
autorizza  l'emissione  delle monete d'argento da Euro 10 celebrative
del  «VII  Centenario  della Fondazione dell'Universita' di Perugia»,
millesimo 2008;
  Visto  il  verbale  della  Commissione  prezzi n. 62, del 21 aprile
2008,  concernente  i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e
Zecca  dello  Stato  S.p.A. per la produzione e cessione delle monete
numismatiche millesimo 2008 ed i relativi prezzi di vendita;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  monete  d'argento  da  Euro  10 celebrative del «VII Centenario
della Fondazione dell'Universita' di Perugia», millesimo 2008, aventi
le  caratteristiche  di  cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008,
indicato  nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed
hanno corso legale dal 28 ottobre 2008.