IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto   13 marzo   2006,  relativo  alla  protezione
transitoria  accordata  a  livello  nazionale  ai  sensi dell'art. 5,
comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
«Sedano  Bianco  di  Sperlonga»,  il  cui utilizzo viene riservato al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
indicazione geografica protetta con nota n. 63617 del 6 luglio 2005;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  comunicazione dell'Associazione produttori Sedano Bianco
di  Sperlonga,  con la quale e' stato indicato per il controllo sulla
denominazione  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga» l'organismo denominato
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare Spa» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare SpA» ha predisposto
il  piano  di  controllo  per  la  denominazione  «Sedano  Bianco  di
Sperlonga» conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'organismo    denominato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare Spa» con sede in
Roma, piazza Marconi n. 25 e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo,  previste  dagli  articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006  per la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 marzo 2006.