IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

  Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge,
con   modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1990,  n.  227,  ed  in
particolare   l'art.  3,  come  sostituito  dal  decreto  legislativo
30 aprile  1997,  n.  125,  il  quale  prevede che i trasferimenti al
seguito  da  e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti,
di  denaro,  titoli  e  valori  mobiliari  devono  essere  dichiarati
all'Ufficio  italiano  dei cambi (UIC), qualora superano l'importo di
lire venti milioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  125,  ed  in
particolare l'art. 5, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di
concerto  con  i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  puo'  modificare  con proprio decreto il limite di
importo previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, che eleva il limite
di  importo  indicato  nel citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del
1990 ad euro 12.500;
  Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 ottobre  2005, ed in particolare l'art. 3 il quale
prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunita' o ne esce e
trasporta  denaro  contante  e strumenti negoziabili al portatore per
importi  pari  o  superiori ad Euro 10.000 deve dichiarare tale somma
alle autorita' competenti dello Stato membro attraverso il quale essa
entra nella Comunita' o ne esce;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 giugno  2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 25 giugno 2007, il quale determina in
Euro  10.000  il  limite  di  importo precedentemente fissato in Euro
12.500   dal   decreto  ministeriale  17 ottobre  2002,  al  fine  di
uniformare   la   soglia  di  esenzione  relativa  ai  controlli  sui
trasferimenti   intra-comunitari   del   danaro   contante  e  titoli
assimilati  a  quella  stabilita per i trasferimenti extra-comunitari
dal citato regolamento (CE) n. 1889/2005;
  Visto  l'art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 125
del 1997, il quale prevede che la dichiarazione di cui all'art. 3 del
citato  decreto-legge  n.  167  del 1990, come sostituito dal decreto
legislativo  30 aprile 1997, n. 125, e' effettuata in base al modello
allegato  al  medesimo  decreto legislativo e altresi' prevede che il
Ministro  del  tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del
commercio  con  l'estero,  puo'  modificare,  con proprio decreto, il
suddetto modello di dichiarazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2007,  n.  231, ed in
particolare gli articoli 5, 6 e 62, in base ai quali le competenze ed
i  poteri  dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati trasferiti alla
Banca  d'Italia  ed  e'  stata  istituita  presso  la  Banca d'Italia
l'Unita' di informazione finanziaria (UIF);
  Ravvisata   l'opportunita'   di   adottare   un  modello  unico  di
dichiarazione  di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli
e  valori  mobiliari  di importo complessivo pari o superiore ad Euro
10.000,   sia   per   trasferimenti   intra-comunitari   sia   per  i
trasferimenti  extra-comunitari, e di adottare altresi' le specifiche
tecniche  per la trasmissione dei dati in via telematica dall'Agenzia
delle  dogane  all'Unita' di informazione finanziaria presso la Banca
d'Italia;
  Sentiti  il  Comando  generale  della Guardia di finanza, l'Agenzia
delle   dogane,   la   Banca  d'Italia  e  l'Unita'  di  informazione
finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  E'  approvato  il  modello,  allegato  1,  di  dichiarazione di
trasferimento  di  denaro  contante,  titoli  e  valori  mobiliari al
seguito  di  importo  pari  o superiori ad Euro 10.000, da rendere ai
sensi  del  regolamento  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del
26 ottobre  2005  n. 1889/2005 e del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Sono  approvate  le  specifiche  tecniche,  allegato  2, per la
trasmissione  in  via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unita'
di  informazione  finanziaria  presso  la  Banca  d'Italia  dei  dati
contenuti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente.