IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la  circolare  n.  5222, dell'8 settembre 1999, con la quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ora Ministro dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei
mesi   di   piu'   intenso   movimento  turistico,  l'afflusso  e  la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte
della popolazione stabile;
  Vista  la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 30
gennaio 2008, n. 4;
  Vista  la  nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n.
9025/07/13.12/GAB, dell'8 marzo 2008;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  siciliana
comunicato  con  nota  del  Dipartimento trasporti e comunicazioni n.
151, del 17 marzo 2008, pervenuta in data 11 aprile 2008;
  Ritenuto  comunque urgente ed indilazionabile, adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari,  di  veicoli  a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti   nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il  seguente
calendario:
    dal  1°  giugno  2008  al 31 ottobre 2008 divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
    dal  1°  luglio  2008  al  31 ottobre 2008 divieto per l'isola di
Alicudi;
    dal  1°  luglio 2008 al 30 settembre 2008 divieto per le isole di
Lipari, Vulcano e Filicudi.