IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Vista   la  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio  1991  relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
n.  165,  recante  norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   Regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visti  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  direttiva  2006/41/CE  del 7 luglio 2006, recepita con
decreto  ministeriale  10 novembre  2006,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 agosto 2007, che ha
iscritto  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991 alcune sostanze attive tra cui il clothianidin;
    Vista  la  direttiva 2007/6/CE del 14 febbraio 2007, recepita con
decreto   ministeriale  29 maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 202 del 31 agosto 2007, che ha
iscritto  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991 alcune sostanze attive tra cui il thiametoxam;
    Vista  la  direttiva  2007/52/CE del 16 agosto 2007, recepita con
decreto  ministeriale  20 settembre  2007,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha
iscritto  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del 15 luglio
1991 alcune sostanze attive tra cui il fipronil;
    Considerato che per la sostanza attiva imidacloprid e' tuttora in
corso  la  revisione  comunitaria  prevista dall'art. 8, paragrafo 2,
della  direttiva  91/414/CEE  ai  fini della sua eventuale iscrizione
nell'allegato I della citata direttiva;
    Visti  i  ripetuti  episodi  di moria di api e di spopolamento di
alveari  riferiti  da  vari soggetti ed enti interessati che ne hanno
segnalato l'andamento stagionale, con picchi di incidenza nel periodo
di  semina  di  sementi  di  mais  conciate con prodotti fitosanitari
specificamente    autorizzati    contenenti    le   sostanze   attive
chlotianidin, thiametoxam fipronil e imidacloprid;
    Considerate  le  valutazioni  dei fenomeni sopra esposti, portati
all'esame  della  Commissione  Consultiva per i prodotti fitosanitari
sulla   base  delle  documentazioni  relative  alle  sostanze  attive
sopraindicate   attualmente   disponibili   e   dei   risultati   del
monitoraggio  di  detti  fenomeni  condotto  dal Centro Regionale per
l'Apicoltura,   dall'Istituto   Zooprofilattico   Sperimentale  delle
Venezie,   e   dal   CRA   -  Istituto  Nazionale  di  Apicoltura  in
collaborazione con l'Universita' di Bologna negli anni 2005 e 2006 in
zone a diversa destinazione agricola in Veneto e in Emilia Romagna;
    Considerato   che,  nell'esprimere  le  proprie  valutazioni,  la
Commissione  Consultiva  ha  tenuto  conto  anche  delle  valutazioni
tecniche   espresse   a   livello   comunitario   che  hanno  portato
all'iscrizione,  nell'Allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE, delle
sostanze  attive  fipronil,  thiametoxam,  chlotianidin per l'impiego
nella concia delle sementi;
    Visto  il  parere espresso in merito dalla Commissione Consultiva
stessa  in  data  12 luglio  2007, dal quale in particolare e' emerso
che,  al momento, non esiste evidenza scientifica di una relazione di
causa  effetto  tra l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive in questione e gli episodi sopra segnalati;
    Considerato  che  nel  medesimo  parere  del  12 luglio  2007, la
Commissione  Consultiva  ha ritenuto opportuno provvedere a una serie
di  approfondimenti  e  di interventi a carattere precauzionale tra i
quali  l'aggiornamento e la razionalizzazione delle frasi cautelative
volte  alla  mitigazione  del  rischio per le api e per gli artropodi
utili   nelle   etichette   dei   prodotti  fitosanitari  attualmente
autorizzati, contenenti le sostanze attive di cui trattasi;
    Visto  il  parere  espresso  dalla Commissione Consultiva in data
18 dicembre  2007,  che  ha  definito  gli specifici aggiornamenti da
apportare  nelle  etichette  di  ciascuno  dei  prodotti fitosanitari
riportati in allegato al presente decreto;
    Considerato  che  per la sostanza attiva fipronil l'aggiornamento
di   tali  frasi  e'  stato  effettuato  contestualmente  al  recente
adeguamento   dei   relativi  prodotti  alle  condizioni  di  impiego
stabilite  dalla Direttiva 2007/52/CE per l'iscrizione della sostanza
attiva in allegato I;
    Ritenuto  pertanto  di  dover procedere alla modifica delle frasi
cautelative   relative  alla  mitigazione  del  rischio  per  api  ed
artropodi  utili  dei prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le
sostanze   attive   chlotianidin,  thiametoxam  e  imidacloprid  come
riportato nelle etichette allegate al presente decreto;
    Viste  le  note  dell'Ufficio, con le quali alle Imprese titolari
della registrazione sono stati richiesti gli atti definitivi;
    Viste   le   note   con   le  quali  le  Imprese  titolari  della
registrazione  dei  prodotti  fitosanitari elencati in allegato hanno
trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;
                              Decreta:
    E'   autorizzata,  per  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le
sostanze  attive  chlotianidin, thiametoxam e imidacloprid, riportati
in  allegato  al  presente  decreto,  la  modifica  del  testo  delle
etichette  con  l'aggiornamento  e  la  razionalizzazione delle frasi
relative  alla mitigazione del rischio per le api e per gli artropodi
utili.
    Sono  approvate,  quale parte integrante del presente decreto, le
etichette  allegate  conformi alle nuove disposizioni, con le quali i
prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.
    Le  Imprese,  titolari  delle autorizzazioni sopra indicate, sono
tenute  a rietichettare o a fornire un fac-simile di etichetta per le
confezioni  di prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini
di  deposito  sia  presso  gli esercizi di vendita e ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
Imprese  interessate  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica Italiana.
      Roma, 7 maggio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello