IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE Visto il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 settembre 2005; Visto l'art. 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE; Visto l'art. 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE; Visto l'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che coordina le direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'art. 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui all'art. 5, e prevede che, sulla ipotesi di piattaforma elaborata, vengono sentiti: a) se si tratta di professioni regolamentate: gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; b) se si tratta di professioni non regolamentate in Italia: le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; c) se si tratta di attivita' nell'area dei servizi non intellettuali e di professioni non regolamentate: le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Le medesime disposizioni si osservano per quanto attiene alla partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi, e delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale, nonche' in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune; Visto l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Ritenuta la necessita' di chiarire le modalita' per la individuazione dei criteri per la valutazione della rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni delle professioni regolamentate, ove non siano esistenti ordini, albi o collegi, delle professioni non regolamentate o delle attivita' nell'area dei servizi non intellettuali; Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' per l'adozione e la revoca del decreto di individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale, e la loro annotazione all'interno di un elenco al fine di un'ordinata gestione delle attivita' conseguenti; Decreta: Art. 1. 1. Gli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono inseriti, a domanda, nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia quando sono rappresentativi a livello nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti: a) che l'attivita' sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi o che l'attivita' sia svolta nell'area dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata; c) il relativo statuto assicuri: 1) la finalita' dell'ente sia la tutela della specifica attivita' svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri; 2) garanzie di democraticita' sia per il funzionamento degli organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche sociali, anche attraverso la previ-sione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilita'; 3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi; 4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione; 5) la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attivita' o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attivita' professionali oggetto della associazione; 6) l'assenza di scopo di lucro; 7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo; d) l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice deontologico nonche' il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti; e) l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari sia dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare; f) l'associazione, tenuto conto delle particolarita' della professione o della attivita' svolta nell'area dei servizi non intellettuali e salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni; g) i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' dell'ente. 2. Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) devono essere posseduti da almeno quattro anni. Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, all'obbligo di aggiornamento costante degli associati, alla pubblicita' e alla previsione dell'organismo autonomo per la decisione dei procedimenti disciplinari previsti al comma 1 e individuati, rispettivamente, alla lettera c) numeri 2 e 7, alla lettera d) nonche' alla lettera e), devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 2.