IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
  Visto  il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
e del Consiglio del 7 settembre 2005;
  Visto l'art. 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;
  Visto l'art. 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;
  Visto  l'art.  26,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre
2007,  n.  206,  di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento   delle   qualifiche   professionali,   nonche'  della
direttiva   2006/100/CE   che  coordina  le  direttive  sulla  libera
circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione di Bulgaria e
Romania  all'Unione  europea, secondo cui la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle politiche
comunitarie,  al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme
comuni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla
Commissione  europea,  convoca  apposite  conferenze  di  servizi cui
partecipano le autorita' competenti di cui all'art. 5, e prevede che,
sulla  ipotesi  di  piattaforma  elaborata, vengono sentiti: a) se si
tratta  di  professioni  regolamentate:  gli  ordini, i collegi o gli
albi,  ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul  territorio  nazionale;  b)  se  si  tratta  di  professioni  non
regolamentate   in   Italia:   le  associazioni  rappresentative  sul
territorio  nazionale;  c)  se  si  tratta di attivita' nell'area dei
servizi  non  intellettuali  e  di  professioni non regolamentate: le
associazioni  di  categoria  rappresentative  a livello nazionale. Le
medesime   disposizioni   si   osservano   per  quanto  attiene  alla
partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni,
proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi,
e   delle  associazioni  rappresentative  sul  territorio  nazionale,
nonche'  in  ogni  altro  caso  in  cui a livello europeo deve essere
espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune;
  Visto  l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
  Ritenuta   la   necessita'   di   chiarire   le  modalita'  per  la
individuazione    dei    criteri    per    la    valutazione    della
rappresentativita'  a  livello  nazionale  delle  associazioni  delle
professioni  regolamentate,  ove  non  siano esistenti ordini, albi o
collegi,  delle  professioni  non  regolamentate  o  delle  attivita'
nell'area dei servizi non intellettuali;
  Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' per l'adozione e
la   revoca   del   decreto   di  individuazione  delle  associazioni
rappresentative   a   livello   nazionale,   e  la  loro  annotazione
all'interno  di  un  elenco  al  fine  di  un'ordinata gestione delle
attivita' conseguenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre
2007,  n.  206,  sono  inseriti,  a  domanda,  nell'elenco tenuto dal
Ministero  della  giustizia  quando  sono  rappresentativi  a livello
nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:
    a) che  l'attivita'  sia  svolta  in  relazione  alle professioni
regolamentate  definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano
istituiti  ordini,  albi  o  collegi  o  che  l'attivita'  sia svolta
nell'area  dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni
non  regolamentate,  che  pertanto  non  rientrano  tra quelle di cui
all'art.  4,  comma 1,  lettera a) del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
    b) l'ente  sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;
    c) il relativo statuto assicuri:
      1)  la  finalita'  dell'ente  sia  la  tutela  della  specifica
attivita' svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;
      2)  garanzie  di  democraticita' sia per il funzionamento degli
organismi   deliberativi,  sia  per  il  conferimento  delle  cariche
sociali, anche attraverso la previ-sione della durata degli incarichi
e  di  un  limite  alla  reiterazione,  sia  per  la  prevenzione  di
situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilita';
      3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
      4)  una  struttura  adeguata all'effettivo raggiungimento delle
finalita' dell'associazione;
      5)  la  partecipazione  all'associazione  soltanto di chi abbia
conseguito  titoli  professionali  nello svolgimento della rispettiva
attivita'  o  abbia  conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto
alle attivita' professionali oggetto della associazione;
      6) l'assenza di scopo di lucro;
      7)  l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento
professionale  costante  e  la predisposizione di strumenti idonei ad
accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
    d) l'elenco  degli  iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato,
lo  statuto,  le  principali  delibere relative alle elezioni ed alla
individuazione   dei   titolari  delle  cariche  sociali,  il  codice
deontologico  nonche' il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e
sia  previsto  l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle
quote associative da parte degli iscritti;
    e) l'ente  abbia  adottato  un  codice  deontologico  che preveda
sanzioni  graduate  in  relazione  alle  violazioni  poste in essere;
l'organo  preposto  alla  adozione dei provvedimenti disciplinari sia
dotato  della  necessaria  autonomia;  sia  assicurato  il diritto di
difesa nel procedimento disciplinare;
    f) l'associazione,   tenuto   conto  delle  particolarita'  della
professione  o  della  attivita'  svolta  nell'area  dei  servizi non
intellettuali  e  salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con
radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio
dello Stato con proprie articolazioni;
    g) i   legali  rappresentanti,  amministratori  o  promotori  non
abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attivita' dell'ente.
  2.  Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di
cui alle lettere da a) a f) devono essere posseduti da almeno quattro
anni.  Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione
della  durata  degli  incarichi  e  di  un  limite alla reiterazione,
all'obbligo   di   aggiornamento   costante   degli  associati,  alla
pubblicita'   e   alla  previsione  dell'organismo  autonomo  per  la
decisione   dei  procedimenti  disciplinari  previsti  al  comma 1  e
individuati,  rispettivamente,  alla  lettera c)  numeri  2 e 7, alla
lettera d)  nonche' alla lettera e), devono essere posseduti all'atto
della presentazione della domanda di cui all'art. 2.