IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  29  ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori
benefici  ai  soggetti  di  cui  all'art.  1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  6 ottobre 2006 pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale  l'11novembre  2006  tendente  a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
  Considerate le risultanze dei lavori della commissione istituita ai
sensi  dell'art.  2  della  legge  29  ottobre  2005,  n. 229, per la
definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della
legge  medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio
2006;
  Considerato che la commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della
legge  29 ottobre 2005, n. 229, ha cessato la sua attivita' a seguito
dell'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito  con  legge 4 agosto 2006, n. 248, e del correlato decreto
del  Presidente  della  Repubblica applicativo del 14 maggio 2007, n.
86;
  Visto  l'art.  33,  comma  4, della legge 29 novembre 2007, n. 222,
recante  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1°  ottobre  2007,  n.  159,  recante  interventi  urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
  Ravvisata la necessita' di definire in via ricognitiva le ulteriori
modalita' procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n.
229, con particolare riferimento all'art. 4 della legge;
  Considerato  che  sono state avviate le opportune iniziative presso
il  Ministero  dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata
integrazion  allo  stanziamento  disponibile sul capitolo 2400, piano
gestionale 02;
  Considerato che nelle more del completamento di dette iniziative si
rende  opportuno  procedere  alla  erogazione  in favore dei soggetti
interessati  delle  prime  tre rate sulle complessive cinque previste
dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Finalita' e aspetti generali
  1. Con   il  presente  decreto  si  provvede  a  definire,  in  via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione  dell'art.  4  della  legge 29 ottobre 2005, n. 229, che
riconosce  un  «assegno  una tantum aggiuntivo» ai soggetti in favore
dei  quali  sia  stato  gia'  erogato il vitalizio di cui all'art. 1,
comma 1, della stessa legge.