IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto  legislativo  09  novembre, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali ;
  VISTO  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di avvocato;
  VISTA  l'istanza  della  Sig.ra  TILOCCA  Giuseppina Michela nata a
Sassari  il  29.07.1969,  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo professionale di "Abogado", conseguito in
Spagna  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di "Avvocato";
  CONSIDERATO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  "Laurea  in  Giurisprudenza" conseguito presso l' "Universita' di
Studi" di Sassari in data 08.03.2000;
CONSIDERATO  che  la  richiedente  ha  ottenuto  l'omologazione della
Laurea  in  Giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
"Licenciado en Derecho" in data 05.07.2006 rilasciata dal "Ministerio
de Educacion y Ciencia,";
  CONSIDERATO che lo stesso e' iscritto presso l' "Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid" dal 25.10.2007;
  PRESO  ATTO che l'istante e' inoltre in possesso di "certificato di
compimento  della  pratica  forense",  rilasciato  il  13.11.2003 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari;
  VISTO  l'art.  22  n.  2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
  AI  SENSI  dell'  art.  16  comma  5  del decreto legislativo sopra
menzionato,  come  sopra modificato, trattandosi di titolo identico a
quello  su  cui  e'  stato  provveduto con precedente decreto, non e'
stata sentita la Conferenza di servizi;
  CONSIDERATO  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l' istante;

                               DECRETA

  Art. 1 -Alla  Sig.ra  TILOCCA  Giuseppina Michela nata a Sassari il
29.07.1969,    cittadina   italiana   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.