IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  VISTO  il  decreto  legislativo  09  novembre, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali ;
  VISTO  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di avvocato;
  VISTA  l'istanza  del  Sig. FLORIO Francesco nato a Grumo Appula il
16.11.1980,   cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   16   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo professionale di "Abogado", conseguito in
Spagna  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di "Avvocato";
  CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di   "Laurea   in   Giurisprudenza"   conseguito  presso  la  "Libera
Universita'  Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli LUISS" in
data 27.07.2005;
  CONSIDERATO  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
Laurea  in  Giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
"Licenciado en Derecho" in data 23.01.2006 rilasciata dal "Ministerio
de Educacion y Ciencia";
  CONSIDERATO  che  lo stesso e' iscritto presso l'Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid" dal 03.10.2007;
  PRESO  ATTO che l'istante e' inoltre in possesso di "certificato di
compimento  della  pratica  forense",  rilasciato  il  14.11.2007 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
  VISTO  l'art.  22  n.  2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
  AI  SENSI  dell'  art.  16  comma  5  del decreto legislativo sopra
menzionato,  come  sopra modificato, trattandosi di titolo identico a
quello  su  cui  e'  stato  provveduto con precedente decreto, non e'
stata sentita la Conferenza di servizi;
  CONSIDERATO  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;

                               DECRETA

  Art. 1 -Al Sig. FLORIO Francesco nato a Grumo Appula il 16.11.1980,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
"Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.