IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  VISTO  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  VISTO  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTA  l'istanza  del  sig.  MERLIN  Pierluigi,  nato il 9.3.1976 a
Bressanone  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai
sensi  dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 e successive modificazioni,
il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in
Germania  ai  fini  dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A -
settore   industriale,   e   l'esercizio  in  Italia  della  medesima
professione;
  CONSIDERATO  che  ha  conseguito  un titolo accademico quinquennale
"Diplom-Ingenieur  Univ."  presso la "Technische Universitat Munchen"
nel luglio 2001;
  CONSIDERATO  che  questo titolo accademico, secondo la attestazione
della   Autorita'  competente  tedesca,  e'  direttamente  abilitante
all'esercizio della professione di ingegnere;
  VISTE  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute
del 14.3.08,;
  VISTO  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
RILEVATO    che    vi    sono    differenze    tra    la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, e successive
modificazioni;

                               DECRETA

  Art. 1 -  Al  sig.  MERLIN Pierluigi, nato il 9.3.1976 a Bressanone
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della
medesima  professione  in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a
scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale
oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo
di  6  mesi;  le  modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono
indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.