IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTA l'istanza del sig. MERLIN Pierluigi, nato il 9.3.1976 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 e successive modificazioni, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quinquennale "Diplom-Ingenieur Univ." presso la "Technische Universitat Munchen" nel luglio 2001; CONSIDERATO che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, e' direttamente abilitante all'esercizio della professione di ingegnere; VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14.3.08,; VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, e successive modificazioni; DECRETA Art. 1 - Al sig. MERLIN Pierluigi, nato il 9.3.1976 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.