IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni; VISTO altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTA l'istanza della Sig.ra TROFIMOVA Svtlana, nata a Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di "Biologa" , ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Biologa" ; PRESO ATTO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Diplom Biologo, insegnante della biologia e della chimica", conseguito presso 1' "Universita' statale di Dnipropetrovsk " in data 30.06.1995; VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008; SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato; RITENUTO che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa consistente in una prova orale in : ordinamento professionale e codice deontologico; VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazione; VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92; VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 co. Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998, e successive integrazione, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pistoia rinnovato in data 15.05.2006, con scadenza il 14.05.2008 lavoro subordinato; DECRETA Art. 1 - Alla sig.ra TROFIMOVA Svitlana, nata a Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia;