IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  recante  norme  di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
  VISTO  altresi'  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  "Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTA   l'istanza   della   Sig.ra   TROFIMOVA   Svtlana,   nata  a
Dnipropetrovsk il 28.07.1967, cittadina ucraina, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  49  del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con
l'art.   12  del  d.lgs  n.  115/92,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  "Biologa"  ,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed
esercizio in Italia della professione di "Biologa" ;
  PRESO  ATTO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  "Diplom  Biologo,  insegnante  della  biologia  e della chimica",
conseguito presso 1' "Universita' statale di Dnipropetrovsk " in data
30.06.1995;
  VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
SENTITO  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
Nazionale di Categoria in atti allegato;
  RITENUTO che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale della richiedente non appare completa ai
fini  dell'iscrizione  nella  Sezione  A  dell'albo dei biologi e che
pertanto  sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa
consistente  in  una  prova  orale  in  : ordinamento professionale e
codice deontologico;
  VISTO  l'art.  49  co.  3  del  D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e
successive integrazione;
  VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;
  VISTI  gli  artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni e
14  e  39  co.  Del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto
delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato
di cui all'art. 3 del D.Lgs. 286/1998, e successive integrazione, non
e'  richiesta  per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso di un
permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per
motivi familiari;
  CONSIDERATO  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di Pistoia rinnovato in data 15.05.2006,
con scadenza il 14.05.2008 lavoro subordinato;

                               DECRETA

  Art. 1 -  Alla  sig.ra TROFIMOVA Svitlana, nata a Dnipropetrovsk il
28.07.1967,    cittadina   ucraina,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei "biologi" - sezione A e l'esercizio della professione in
Italia;