IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

    Visti  l'art.  1,  commi 2  e  5  e l'art. 5, comma 2 della legge
8 luglio 1986, n. 349;
    Vista  la  legge  quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991,
n. 394;
    Visto   il  decreto  legislativo  del  29 ottobre  1999,  n. 300,
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 13 marzo
1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio
1976,  con  il  quale  e'  stata data piena ed intera esecuzione alla
Convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
    Considerato  che  la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
    Considerato  altresi',  che  con  il decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11  febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 111  del  15 maggio  1987,  e'  stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  Emendamento  alla Convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
    Considerato  che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso
alla  Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e
approvati  con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito  elenco  di  cui  all'art.  2,  n. 1, della convenzione
medesima;
    Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
    Considerato,  peraltro,  che l'art. 4, comma 1, della Convenzione
di  Ramsar  prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
    Considerato,  inoltre  che  l'art.  4, comma 3, della Convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa  (Convenzione  di  Berna),  ratificata con legge
5 agosto  1981,  n. 503,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11  settembre  1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II  e  III  alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne  le  aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
    Riconosciuto l'eccezionale valore geo-morfologico dei «Lagustelli
di Percile», situati alle falde del Colle Faieta in una zona calcarea
molto  dislocata  soprattutto  per  faglie  e  ricca di veri e propri
anfiteatri carsici (che sono da considerarsi come un caso di carsismo
ereditato  e  completato  da  franamenti  e conseguenti sbarramenti o
colmamenti),  a poca distanza l'uno dall'altro, il piu' piccolo detto
«Marraone» e l'altro detto «Marrone» o «Fraturno» e la cui origine e'
dovuta  probabilmente  a  crolli in profondita' di masse calcaree per
carsismo interno;
    Riconosciuto,  altresi',  il particolare valore naturalistico dei
suddetti  biotopi,  costituiti  da  ambienti  altamente significativi
sotto  gli  aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con
importanti   fitocenosi   e  per  la  presenza  di  specie  di  flora
particolari  o  rare, e con vegetazione idro-igrofitico-igrofila data
da  Salix  purpurea,  S. eleagnos, S. caprea, Populus sp.pl., Scirpus
sp.pl.,  Juncus articulatus, Holoschoenus romanus holoschoenus, Typha
latifolia,  Eleocharis  palustris,  Hypericum androsaemum, Potentilla
reptans,  Rorippa  sylvestris,  Plantago  major,  Cannuccia  palustre
(Phragmites australis) - di estremo interesse la segnalazione storica
di  una forma di «aggallato» formato proprio dalla Cannuccia palustre
e  Raphanus  sp.,  liberamente natante nelle acque del lago Fraturno,
attualmente  non  presente,  Alisma  plantago,  Potentilla  reptans e
Equisetum  arvense;  tra  le  idro-igrofile  Potamogeton  natans,  P.
crispus,  P.  perfoliatus, Ranunculus tricophyllum, Myriophillum sp.,
Chara sp. e Nasturtium amphibium, nonche' di specie rare o uniche per
la  regione,  come  Heleocloa  alopecuroides  e Vicia dalmatica nelle
sponde  e  le varie orchideacee spontanee presenti con Orchide minore
(Orchis   morio),   Orchide   screziata  (Orchis  ustolata  e  Orchis
tridentata), Orchide gialla (Orchis provincialis), Orchide a farfalla
(Orchis   papilionacea),   Orchide   calabrese  (Orchis  pauciflora),
Platantera   comune   (Platanthera   bifolia),   Orchide  (Anacamptis
pyramidalis),  Ballerina  (Aceras  anthropophorum), Serapide maggiore
(Serapis  vomeracea),  Ofride  verde-bruna (Ophris sphecodes), Ofride
scura (Ophris holopsericea), Ofride di Bertoloni (Ophris bertolonii),
e  Orchide  maggiore  (Orchis  purpurea),  localizzate nelle praterie
carsiche adiacenti;
    Considerato  che  tra  le  specie  elencate  nell'Allegato  II  e
nell'Appendice  2/I  della Direttiva 92/43/CEE e negli allegati 2 e 3
della  Convenzione  di Berna nei 3 biotopi in questione si rinvengono
tra  i  mammiferi i chirotteri con il Vespero di Savi (Hypsugo savii)
ed il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), tra gli anfibi la
Salamandrina  dagli  occhiali  (Salamandrina terdigitata), il Tritone
crestato  italiano (Triturus carnifex), il Tritone italiano (Triturus
italicus),  il  Tritone  punteggiato  (Triturus  vulgaris), l'Ululone
appenninico  (Bombina  pachypus),  la  Rana esculenta (Rana esculenta
complex)  e  la  Rana  appenninica  (Rana  italica), tra i rettili il
Biacco  (Hierophis  viridiflavus),  il  Ramarro  occidentale (Lacerta
bilineata/viridis   complex)   e   la  Lucertola  muraiola  (Podarcis
muralis),  e  tra  gli  insetti  i  Lepidotteri Zerynthia polixena ed
Euphydryas (aurinia) provincialis;
    Considerato,  altresi',  che la restante componente faunistica e'
rappresentata   da   specie   di   elevato   valore   scientifico   e
naturalistico,  sia  per  la  loro  localizzazione che per la rarita'
oggettiva:  tra  gli  invertebrati i rari lepidotteri Melitaea cinxia
(in  forte  declino  in tutta Europa), Melitaea fascelis (= trivia) e
Hamearis   lucina,   come   documentato   dai   monitoraggi  ottenuti
dall'Osservatorio per la Biodiversita' del Lazio;
    Considerato,  infine,  che  la  zona  in  questione assume valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione biogeografica;
    Atteso,  quindi,  che  la zona in questione soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
    Visti  l'art.  4,  lettera h),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    Considerato  che la zona umida denominata «Lagustelli di Percile»
e'  inserita  all'interno  del perimetro del Parco naturale regionale
dei  Monti  Lucretili,  istituito  dalla  regione  Lazio con le leggi
regionali n. 41 del 26 giugno 1989 e n. 29 del 6 ottobre 1997;
    Esaminata  la  Raccomandazione  C.4.2  adottata  dalla  COP  IV a
Montreaux nel 1990;
    Viste   le   richieste   pervenute   dal   comune   di   Percile,
rispettivamente  dall'assessore alle politiche ambientali e culturali
con nota del 25 febbraio 2002 prot. n. 546 e dal sindaco con nota del
25 marzo 2006 prot. n. 723;
    Vista  la  richiesta  di parere inviata alla regione Lazio con la
nota  della  Direzione  generale per la protezione della natura prot.
n. DPN-2007-0021356 del 1° agosto 2007;
    Vista  la  delibera  di  giunta  della  regione Lazio n. 1004 del
7 dicembre  2007,  trasmessa con nota prot. 4481 del 10 gennaio 2008,
con   la   quale   e'   stato  espresso  parere  positivo  in  merito
all'inclusione  nella  Convenzione  di  Ramsar  della  zona  umida in
questione;
    Ritenuto  di  dover procedere alla dichiarazione della zona umida
di  importanza  internazionale  denominata «Lagustelli di Percile» ai
sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  zona  umida  denominata  «Lagustelli di Percile», ubicata nel
comune  di  Percile,  provincia  di Roma, e' dichiarata di importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat  degli  uccelli  acquatici»,  firmata  a Ramsar il 2 febbraio
1971,  secondo  i  confini  riportati  nella  planimetria allegata al
presente decreto come Allegato I.