Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato in epigrafe, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217.
                               Art. 1.

  1.   Nelle  consultazioni  elettorali  o  referendarie  e'  vietato
introdurre  all'interno  delle cabine elettorali telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
  2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione  del  documento  di  identificazione  e  della  tessera
elettorale   da  parte  dell'elettore,  invita  l'elettore  stesso  a
depositare  le  apparecchiature  indicate  al  comma 1  di  cui e' al
momento in possesso.
  3.  Le  apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna
dal  presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  unitamente al
documento   di   identificazione  e  alla  tessera  elettorale,  sono
restituite  all'elettore  dopo l'espressione del voto. Della presa in
consegna  e  della  restituzione  viene fatta annotazione in apposito
registro.
  4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.