IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto  legislativo  n. 164/2000)  ed  in particolare l'art. 18, che
stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
  Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero,  in  caso  di  crisi  del  mercato
dell'energia  o  di gravi rischi per la sicurezza della collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo
di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
  Visti  i  contenuti delle relazioni tecniche, inviate dalle imprese
di  vendita  entro  il  30  novembre 2007 alla Direzione generale per
l'energia  e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  ed  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas (di
seguito:  l'Autorita),  che hanno descritto le azioni predisposte e i
risultati  raggiunti per far fronte, con riferimento all'anno termico
in  corso,  agli  obblighi riguardanti il contenimento dei consumi di
gas   su  richiesta  conseguente  all'applicazione  di  procedure  di
emergenza;
  Considerato  che  i  risultati  esposti  nelle  relazioni  tecniche
pervenute   dalle   imprese  di  vendita  che,  pur  se  rinviano  il
completamento  delle  informazioni  in  esito  del differimento al 15
dicembre 2007 del termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7,
comma  1,  ed 8, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007,
non   risultano   coerenti   con   l'attesa  adesione  volontaria  al
contenimento  dei  consumi  di  gas  per  il  corrente  ciclo termico
invernale  2007/2008,  evidenziando  in  particolare  la  sostanziale
mancanza di aggregazione di utenti industriali;
  Ritenuto  necessario  ed urgente emanare ulteriori disposizioni per
estendere  la  possibilita'  di  partecipazione  al  contenimento dei
consumi  di gas, da parte delle imprese industriali ed anche in forma
aggregata,  al  fine  di assicurare la tempestiva attuazione, secondo
necessita',  di  un  contenimento  dei  consumi  per  ristabilire  il
necessario  equilibrio  tra  fabbisogno  e disponibilita' del sistema
nazionale  del  gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche
di esercizio;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Le  disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre
2007  relativamente  alle imprese di vendita, quale soggetto che puo'
procedere  ad  aggregare  i  clienti  finali  soggetti all'obbligo, o
clienti  volontari,  che  aderiscono  al contenimento dei consumi con
modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio
2008  al  6  aprile  2008, a raggruppamenti volontari e temporanei di
clienti  finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti
dal  medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti
diversi  sia  nello  stesso  intervallo  temporale,  sia  su  periodi
temporali differenti.
  2.   Un   raggruppamento   volontario   e  temporaneo,  per  essere
riconosciuto  ai  fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto
ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che
sia  responsabile  dei  rapporti  con il Ministero e con l'Autorita',
nonche'   dell'obbligo   di  trasmettere,  entro  1'8  gennaio  2008,
all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti
dalla  stessa  precisate,  la  lista contenente i codici dei punti di
riconsegna   che  alimentano  totalmente  o  parzialmente  i  clienti
rappresentati  ai  fini  dell'adesione volontaria al contenimento del
consumo  di  gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene
manifestata  l'adesione  che  non  potra'  essere inferiore a 200.000
Smc/giorno.
  3.   Il   soggetto  mandatario  di  cui  al  comma  2  assume  ogni
responsabilita'  del  risultato  globale del contenimento dei consumi
dei   clienti  aggregati,  anche  ai  fini  dei  relativi  premi  per
ottemperanza  e  penali  per  inadempienza  conseguenti  al risultato
complessivo.  A  tal  fine  lo stesso mandatario concorda, a mezzo di
specifici  accordi,  sia  le  modalita' di partecipazione dei singoli
clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione
tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad
ottemperanze od inadempienze.
  4.  Nel  caso in cui a consuntivo l'adesione volontaria complessiva
di  contenimento  dei consumi, con riferimento sia a quella derivante
dall'applicazione   del  decreto  11  settembre  2007  sia  a  quella
conseguente  al  presente  decreto,  superi  quella  necessaria a far
fronte  al terzo livello di gravita', pari a 10 milioni di mc/giorno,
di  cui  all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 11
settembre  2007,  l'individuazione  del comportamento ottemperante od
omissivo  rispetto  alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5,
comma  4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007 sara' eseguita con
riferimento  ai  prelievi dei trenta giorni precedenti contabilizzati
come  precisato  nello stesso decreto, ed ai prelievi medi dei giorni
feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo.
  5.   I   valori  delle  penali  per  inadempienza,  dei  premi  per
ottemperanza  e  degli  incentivi  per  il  soggetto  mandatario sono
stabiliti con delibera dell'Autorita'. La stessa Autorita' stabilisce
altresi'  le  possibilita' e le modalita' di recesso dall'adesione al
contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore
del  presente  decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art.
3,  comma 3, lettera a), del citato decreto ministeriale 11 settembre
2007.
  6.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  2 le imprese di vendita
trasmettono, secondo le modalita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del
decreto  ministeriale  11  settembre  2007,  all'impresa  maggiore di
trasporto  ed  agli  altri soggetti indicati dallo stesso decreto, le
liste  di  cui  al medesimo art. 7, comma 1, eventualmente aggiornate
per  tener  conto  delle eventuali variazioni intervenute in esito al
presente  decreto anche in relazione delle modifiche concordate con i
propri  clienti  finali  degli  impegni assunti ai sensi dell'art. 3,
comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
  7. Per quanto non in contrasto con il presente decreto si fa rinvio
alle disposizioni di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007.