Il  comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    Esaminata  la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza
del  Consorzio  di  tutela  vini  di Gambellara, intesa richiedere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» e del relativo disciplinare di produzione;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  in data 28 febbraio 2008 presso la sala
consiliare  del  comune di Gambellara, con la partecipazione di enti,
organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;
    Ha  espresso  nella  riunione  del  15 maggio  2008,  presente il
funzionario   della   regione   Veneto,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale,  il  disciplinare  di  produzione  cosi'  come
specificato nel testo di seguito annesso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via
XX settembre  n.  20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.