Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n,  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
        Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato
               innanzi agli organi di giustizia civile

  1.  Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 14 del
regolamento  (CE)  n. 659/1999  del  Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito   denominata:   «decisione  di  recupero»,  il  giudice  puo'
concedere  la  sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale  di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
    a) gravi  motivi  di  illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero  evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della  decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione  del  giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee, con
richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176
del  4 luglio  1991,  e  successive modificazioni, se ad essa non sia
stata  gia'  deferita la questione di validita' dell'atto comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo 230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo 242  del  Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3.  Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla  Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza
di  sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione
nel  termine  di  trenta  giorni.  La  causa e' decisa nei successivi
sessanta  giorni.  Allo  scadere  del termine di novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento
perde  efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo  stesso  e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia
non superiore a sessanta giorni.
  4.  Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al
comma 1,  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 22  e  23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
  5.  Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  non  si  applica  il  comma 4.  Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma 3,  previa  eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione
gia'   fissata.  Il  giudice,  su  istanza  di  parte,  riesamina  il
provvedimento  di  sospensione  gia'  concesso e ne dispone la revoca
qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
  6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale,  rispettivamente,  al  presidente  del tribunale o della
Corte  d'appello  per  le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non   divisi   in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza  sono  svolte
direttamente dal Presidente del tribunale.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  regolamento  CE  n. 659/1999  del  Consiglio, del
          22 marzo  1999,  e' pubbicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999,
          n. L 83.
              - Il  trattato  istituito  della  Comunita'  europea e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325 C.
              - Il   testo   degli   articoli 22  e  23  della  legge
          24 novembre  1981,  n. 689  recante:  «Modifiche al sistema
          penale.»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, S.O., e' il seguente:
              «Art.  22.  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione). -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo
          in  cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
          dell'art.  22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessato
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inoppugnabile.».
              «Art.  23.  (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se
          il  ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
          comma dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita'  con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,   il   giudice,   con  ordinanza  appellabile,
          convalida   il  provvedimento  opposto,  ponendo  a  carico
          dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
              Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
          al  giudice  di  pace  non  si  applica l'art. 113, secondo
          comma, del codice di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.».