IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006 e successive modifiche, con il quale e' stato modificato il disciplinare della predetta denominazione di origine; Viste le domande presentate dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Udine e dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», intese ad ottenere il riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» e la modifica del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine; Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Viste le risultanze della pubblica audizione, tenutasi a Udine il giorno 4 dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulle sopra indicate domande, sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e sulla proposta di disciplinare di produzione della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alle proposte sopraindicate; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», conseguenti al riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto», nonche' di apportare la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini DOC in argomento, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto 30 marzo 2006, e' modificato ed integrato come segue: a) l'art. 1, comma 2, e' sostituito dal seguente testo: «2. Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.»; b) l'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo: «4. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Colli orientali del Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.»; c) e' inserito, in calce al disciplinare, l'annesso allegato relativo alla sottozona «Schioppettino di Prepotto».