IL DIRETTORE GENERALE
               dello sviluppo agroalimentare, qualita'
                      e tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  ed  e' stato
approvato   il   relativo  disciplinare di  produzione  e  successive
modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006 e successive modifiche,
con   il  quale  e'  stato  modificato il disciplinare della predetta
denominazione di origine;
  Viste   le  domande  presentate  dalla  Confederazione  provinciale
coltivatori diretti di Udine e dal Consorzio volontario per la tutela
della  denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali
del  Friuli»,  intese  ad  ottenere  il  riconoscimento  della  nuova
sottozona  «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine
controllata  dei  vini «Colli orientali del Friuli» e la modifica del
disciplinare di produzione della citata denominazione di origine;
  Visto  il  parere  favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
  Viste  le  risultanze della pubblica audizione, tenutasi a Udine il
giorno  4 dicembre  2007,  con la partecipazione di rappresentanti di
enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio
2008  sulle  sopra  indicate  domande, sulla proposta di modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   «Colli  orientali  del  Friuli»  e  sulla  proposta  di
disciplinare  di  produzione  della nuova sottozona «Schioppettino di
Prepotto»  nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli
orientali  del  Friuli»,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alle proposte sopraindicate;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata    «Colli   orientali   del   Friuli»,   conseguenti   al
riconoscimento  della  nuova  sottozona  «Schioppettino di Prepotto»,
nonche'  di  apportare  la  modifica  dell'art. 5 del disciplinare di
produzione  dei  vini  DOC  in  argomento,  in  conformita' al parere
espresso dal sopra citato Comitato;
  Ritenuto  altresi'  di dover procedere all'aggiornamento dei codici
delle  tipologie  dei vini della DOC in questione, ai sensi dell'art.
7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto
30 marzo 2006, e' modificato ed integrato come segue:
    a) l'art. 1, comma 2, e' sostituito dal seguente testo:
  «2.  Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto»
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte
le  sottozone  devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare.»;
    b) l'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo:
  «4.  E'  consentita  nella  misura  massima  del  volume del 15% la
correzione  dei  mosti  e dei vini atti a diventare vini a DOC «Colli
orientali  del  Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla
stessa denominazione di origine e dello stesso colore.»;
    c) e'  inserito,  in  calce  al  disciplinare, l'annesso allegato
relativo alla sottozona «Schioppettino di Prepotto».