IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  nella  legge  24 novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  l'art.  5  della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata' nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AlFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Visto  il decreto con il quale la societa' Nycomed Italia S.r.l. e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale XEFO;
  Vista  la  domanda con quale la ditta ha chiesto la classificazione
della confezione 30 compresse da 8 mg;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
dell'8/9 aprile 2008;
  Vista  la  deliberazione  n. 12 del 17 aprile 2008 del Consiglio di
amministrazione   dell'AlFA   adottata   su  proposta  del  Direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  Il  medicinale XEFO (Iornoxicam) nella confezione sotto indicata e'
classificato come segue:
  Confezione:   8 mg   compresse   rivestite  con  film  30 compresse
divisibili - A.I.C. n. 029313032 (in base 10), 0VYL08 (in base 32).
  Classe di rimborsabilita': «A» nota 66.
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,79 euro.
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,91 euro.