IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato  (nel  seguito  indicato  come il «decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come
l'«art.  4»)  in  forza  del  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi  comuni  di  investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni  immobili  ad  uso  diverso  da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  stato e degli enti
pubblici  non  territoriali,  individuati  con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  il  comma 2  dell'art.  4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze di
attuazione  dell'art.  4  ai  sensi  dei quali sono stati conferiti e
trasferiti  al  fondo  immobiliare  denominato  «FIP - Fondo Immobili
Pubblici  - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso"»
(il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e
sono  state  emanate  disposizioni  volte  a  regolare alcuni aspetti
afferenti  la  complessiva operazione di conferimento e trasferimento
al  Fondo  e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali
immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»);
  Visto  l'accordo  di  indennizzo  stipulato  il 29 dicembre 2004 ai
sensi  dai  decreti  attuativi tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo»);
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministero  dell'economia  e delle
finanze emanato il 16 settembre 2005 mediante il quale, in virtu' del
citato  Accordo  di indennizzo, si e' provveduto alla sostituzione di
immobili  e  di  porzioni  di immobili gia' trasferiti dallo Stato al
Fondo  («Decreto  di  indennizzo»)  come  descritto negli allegati al
medesimo decreto, come successivamente rettificati;
  Tenuto  conto  che il Fondo ha avviato le procedure di vendita, per
l'anno   in   corso,   che   interessano  40  immobili,  mediante  la
pubblicazione  di  apposita offerta, e per un pacchetto di 60 beni ha
completato  l'attivita'  di regolarizzazione catastale, ai fini della
successiva alienazione;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ha
avviato,  per  i  beni  di  cui alla premessa che precede, l'apposita
procedura,   volta   ad   ottenere  la  regolarizzazione  edilizia  e
l'accertamento di conformita' di taluni immobili trasferiti al Fondo,
ai  sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-bis, del
decreto-legge  n.  269  del 30 settembre 2003 e del rinvio all'art. 2
del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  383/1994,  in
osservanza   dell'impegno   di   cui   alla   lettera  (j)  descritta
nell'allegato   3   al  decreto  15 dicembre  2004  (c.detto  Decreto
Operazione), e dell'Accordo di Indennizzo, stipulato con il Fondo;
  Tenuto  conto  di  quanto  disciplinato dall'art. 4 del decreto del
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  del  29 dicembre  2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28 ) che
prevede,  ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali
emanati  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai fini della
migliore   identificazione   delle  unita',  escluse  quelle  ad  uso
residenziali,  facenti  parte  dei beni, gia' individuati dai decreti
dell'Agenzia  del  demanio,  e  trasferiti  per  effetto dei «Decreti
Attuativi» al Fondo;
  Preso atto delle certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in
accordo  con  il Fondo, tenendo conto delle valutazioni di congruita'
degli immobili in sede di apporto o trasferimento;
  Attesa  l'opportunita'  di  individuare  in modo inequivocabile gli
immobili  di  proprieta'  del  Fondo,  anche oggetto di alienazione a
terzi   acquirenti,  con  l'esigenza,  fra  l'altro  di  quantificare
correttamente  l'importo  del  canone  di locazione che l'Agenzia del
demanio,  in  virtu'  di  quanto  previsto dal contratto di locazione
stipulato  con il Fondo, sara' tenuta a corrispondere agli acquirenti
di tali immobili;
                              Decreta:

  Gli   immobili  citati  in  premessa  di  proprieta'  del  Fondo  e
trasferiti  al  medesimo in forza dell'art. 4 e dei decreti attuativi
sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto.
  Il  canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia del
demanio   agli   acquirenti   degli   immobili  alienati  dal  Fondo,
individuati   nell'allegato   al  presente  decreto,  e  disciplinato
dall'art.  5  del  contratto  di  locazione  stipulato tra il Fondo e
l'Agenzia   del  demanio  sara'  oggetto  di  successivo  decreto  di
accertamento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 giugno 2008
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli