IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti   gli   articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)
n. 510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  11  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2005, con il
quale  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  Spa»  con  sede in Roma, piazza
Marconi  n. 25,  e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dall'11  luglio  2005,  data  di  emanazione  del  decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che il Consorzio per la di tutela della IGP Clementine
di  Calabria,  pur  essendone  richiesto,  non ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la indicazione geografica protetta «Clementine
di  Calabria»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  11  luglio  2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione ad «Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  Spa» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita'
-  Societa'  per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare
Spa»  con  sede  in  Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto 8 giugno
2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
«Clementine   di   Calabria»  registrata  con  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997, e' prorogata fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.