IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti   gli   articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)
n. 510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 2395/1997 del 14 novembre 1997 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta «Uva da Tavola di Canicatti»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  1°  agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2005, con il
quale  l'organismo  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta «Uva da tavola di
Canicatti»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  1°  agosto  2005,  data  di  emanazione  del  decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che il Consorzio dell'Uva di Canicatti', pur essendone
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica  protetta «Uva da
tavola  di  Canicatti» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  1°  agosto  2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  ad  «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in
Thiene (Vicenza), oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  denominato  «CSQA  -
Certificazioni  Srl»,  con  sede  in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano
n. 74,  con  decreto  1° agosto 2005, ad effettuare i controlli sulla
indicazione   geografica   protetta  «Uva  da  tavola  di  Canicatti»
registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2395/1997 del
14  novembre  1997,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del decreto
ministeriale  di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo  stesso
oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.