IL DIRETTORE GENERALE
               dello sviluppo agroalimentare, qualita'
                      e tutela del consumatore

    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
    Visti  i  decreti  di  attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
    Visto  il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  Regioni  o Province Autonome del
territorio nazionale;
    Vista  la  domanda  inoltrata dalla Regione Abruzzo per conto del
Consorzio  Tutela  dei  Vini  d'Abruzzo,  con nota del 28 marzo 2007,
intesa   ad   ottenere  il  riconoscimento  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila».
    Visto il parere favorevole della stessa Regione;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Sulmona il giorno 9 gennaio 2008, con la
partecipazione  di  rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende
vitivinicole;
    Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la  Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio
2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di
produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana - Serie Generale - n. 64 del 15 marzo 2008;
    Vista  l'istanza  presentata in data 24 aprile 2008 della Regione
Abruzzo,  intesa  ad eliminare dall'art. 2, punto 2 della proposta di
disciplinare    di   produzione   la   specificazione   del   vitigno
«Verdicchio»;
    Visto  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela e la
Valorizzazione  delle  Denominazioni  di  Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei  Vini espresso sulla predetta istanza nella
riunione  del  14 e 15 maggio 2008, in base al quale si e' dichiarato
favorevole     all'accoglimento     della    richiesta    riguardante
l'eliminazione dall'art. 2, punto 2 della proposta di disciplinare di
produzione la specificazione del vitigno «Verdicchio»;
    Ritenuto  pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della indicazione gografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre
dell'Aquila»   ed   all'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione,  in  conformita'  ai  pareri  espressi  dal  sopra citato
Comitato;
    Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco
dei  codici  delle  tipologie  dei vini della i.g.t. in questione, ai
sensi  dell'art.  7,  comma 2,  del  decreto ministeriale 28 dicembre
2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  E'  riconosciuta  la  indicazione  geografica tipica dei vini
«Terre  Aquilane»  o  «Terre  de l'Aquila» ed e' approvato, nel testo
annesso  al  presente  decreto,  di  cui  forma  parte integrante, il
relativo  disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore
a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009.